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Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

LEF·281.1

1. Menzione e comunicazione
Art. 106228

1 Se vien fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o che deve essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti.

2 I terzi possono notificare le loro pretese fintanto che la somma ricavata dalla realizzazione del bene pignorato non sia stata ripartita.

3 Dopo la realizzazione, i terzi possono far valere al di fuori della procedura esecutiva le pretese fondate sul diritto civile in caso di furto, smarrimento o privazione contro la sua volontà di cosa mobile (art. 934 e 935 CC229) oppure in caso di acquisizione in mala fede (art. 936 e 974 cpv. 3 CC). La vendita a trattative private giusta l’articolo 130 della presente legge è equiparata alla vendita all’asta pubblica ai sensi dell’articolo 934 capoverso 2 CC.

228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

229 RS 210

Case law2004-09-30
art. 106 LEF

in

7B.189/2004

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 106 LEF, è possibile pignorare diritti (obbligatori) di restituzione, come nel caso di un rapporto fiduciario. Nel caso concreto, i creditori hanno richiesto il pignoramento complementare delle azioni detenute dalla moglie del debitore, sostenendo che egli avesse un diritto alla loro restituzione. L'autorità di vigilanza ha ordinato il pignoramento basandosi sull'affermazione dei creditori, senza dover accertare preliminarmente l'esistenza del diritto di restituzione, lasciando tale questione a una eventuale procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 segg. LEF. Il Tribunale federale ha confermato la decisione cantonale, rilevando che l'Ufficio di esecuzione deve pignorare tutti i beni patrimoniali indicati dal creditore come appartenenti al debitore, e che nel caso specifico sussistevano indizi di una cessione fiduciaria delle azioni, come emerso dall'interrogatorio formale del debitore. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.20_a (1) LEF art.91 LEF art.106 LEF
pignoramento complementare
diritti di restituzione
rapporto fiduciario
procedura di rivendicazione
autorità di vigilanza
interrogatorio formale
cessione fiduciaria
Case law2004-08-31
art. 106 (1) LEF

in

7B.125/2004

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LEF, l'Ufficio di esecuzione non può rifiutarsi di avviare una procedura di rivendicazione quando esclude che il diritto di proprietà del terzo possa essere opposto al creditore procedente, a meno che non si tratti di un manifesto abuso di diritto. Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che l'Ufficio di esecuzione non dovesse avviare la procedura di rivendicazione poiché l'acquirente dei fondi, gravati da una restrizione della facoltà di disporre annotata a registro fondiario, non poteva invocare la buona fede nei confronti dei creditori procedenti. Il Tribunale ha inoltre respinto l'argomento secondo cui dubbi sulla validità della procedura di convalida del sequestro potessero giustificare l'avvio della procedura di rivendicazione, ribadendo che tale compito spetta all'Ufficio di esecuzione e alla sua autorità di vigilanza, non al giudice della rivendicazione.

art.101 LEF art.275 LEF art.62 (2) OTLEF art.960 (1) CC art.20_a (1) LEF art.970 (3) CC art.108 (2) LEF art.279 (3) LEF
rivendicazione
restrizione della facoltà di disporre
buona fede
procedura di convalida
abuso di diritto
annotazione a registro fondiario
autorità di vigilanza
Case law2004-08-31
art. 106 LEF

in

130 III 669

Il Tribunale federale analizza l'applicazione dell'art. 106 LEF nel contesto di un sequestro di beni fondiari. In particolare, il caso riguarda un debitore che ha venduto beni fondiari dopo l'annotazione della restrizione della facoltà di disporre a registro fondiario, a seguito di un sequestro. Il Tribunale stabilisce che, in presenza di un'annotazione a registro fondiario della restrizione della facoltà di disporre, l'acquirente non può invocare la buona fede nei confronti dei creditori procedenti. Pertanto, l'Ufficiale non è tenuto ad avviare una procedura di rivendicazione se il debitore afferma di aver ceduto i beni dopo il sequestro, poiché l'annotazione esclude già la buona fede dell'acquirente. Il Tribunale ribadisce che tale principio è in linea con la giurisprudenza precedente, che esclude la procedura di rivendicazione quando l'acquirente era a conoscenza del pignoramento prima dell'acquisto.

art.970 (3) CC art.108 LEF art.101 LEF art.960 (1) CC art.275 LEF
sequestro
restrizione della facoltà di disporre
buona fede
procedura di rivendicazione
annotazione a registro fondiario
creditori procedenti
alienazione di beni
Case law2001-02-14
art. 106 LEF

in

7B.28/2001

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 106 LEF, il pignoramento può essere effettuato anche su beni formalmente intestati a terzi se sussistono indizi che questi appartengano al debitore, come nel caso dei conti bancari intestati a una società panamense di cui il debitore è l'avente diritto economico. La banca ricorrente, in qualità di terza detentrice, è legittimata a impugnare la decisione per tutelare i propri interessi, ma il ricorso è infondato poiché l'Ufficio di esecuzione ha correttamente applicato le norme sul pignoramento, inclusa la procedura di rivendicazione prevista dagli art. 106 segg. LEF. Il pignoramento è valido anche se i beni sono situati all'estero, poiché il credito bancario è da pignorare al domicilio svizzero del debitore, e la comunicazione all'art. 99 LEF può essere effettuata presso la sede principale della banca.

art.99 LEF art.91 LEF art.275 LEF
pignoramento
diritto economico
procedura di rivendicazione
terzo detentore
credito bancario
competenza territoriale
comunicazione al terzo debitore
Case law2000-12-08
art. 106 LEF

in

127 III 115

L'[art. 106 LEF] è stato interpretato nel contesto della procedura di rivendicazione per determinare se un terzo, che afferma di essere proprietario del pegno, abbia diritto alla notifica di un precetto esecutivo. La Corte federale ha stabilito che solo chi è effettivamente proprietario o comproprietario del pegno ha diritto a tale notifica. Se la proprietà non è accertata dal registro fondiario, dal creditore procedente o da una sentenza giudiziale, la questione deve essere risolta mediante una procedura di rivendicazione ai sensi degli [art. 106 segg. LEF]. Nella fattispecie, poiché non vi era alcuna iscrizione a registro fondiario né indicazione della comproprietà da parte della ricorrente, la Corte ha annullato la decisione cantonale che ordinava la notifica del precetto, rimettendo la questione alla procedura di rivendicazione.

art.155 LEF art.153 (2) LEF art.109 (5) LEF art.88 RFF
proprietà del pegno
notifica del precetto esecutivo
procedura di rivendicazione
comproprietà
autorità di vigilanza
registro fondiario
sospensione della procedura di esecuzione
Case law1990-06-01
art. 106 LEF

in

116 III 82

Gli art. 106 segg. LEF, richiamati dall'art. 275 LEF, disciplinano la procedura di rivendicazione quando un terzo contesta la proprietà o un diritto di pegno su un oggetto pignorato o sequestrato. Se l'oggetto è in possesso del debitore, spetta al terzo rivendicante agire in giudizio (art. 106 e 107 LEF); se invece è in possesso del terzo, spetta al creditore procedere (art. 109 LEF). Tuttavia, un credito ordinario (non incorporato in un titolo di credito) non è un 'oggetto', ma la giurisprudenza applica per analogia gli art. 106 segg. LEF. In questo caso, il criterio del possesso è sostituito dalla 'migliore verosimiglianza': se la posizione del terzo rivendicante appare più fondata, spetta al creditore agire; altrimenti, spetta al terzo. Nel caso concreto, l'Ufficio di esecuzione ha sequestrato il saldo di un conto corrente bancario, su cui la banca ha rivendicato un diritto di pegno basato su un 'atto di pegno generale'. La corte cantonale ha erroneamente ritenuto che ciò bastasse per assegnare alla creditrice il termine per agire (art. 109 LEF), senza verificare la verosimiglianza del pegno. Poiché il saldo del conto è un credito ordinario, l'Ufficio avrebbe dovuto accertare se il diritto di pegno della banca appariva verosimile, richiedendo la produzione del contratto di pegno. La sentenza cantonale è stata annullata e la causa rinviata per un nuovo giudizio.

art.109 LEF art.117 (2) CO art.900 (1) CC art.271 (1) LEF art.8 CC art.107 (1) LEF art.275 LEF
diritto di pegno
rivendicazione
possesso
verosimiglianza
conto corrente bancario
procedura di esecuzione
onere della prova
Case law1986-09-16
art. 106 (2) LEF

in

112 III 109

La contestazione dell'elenco degli oneri in una procedura esecutiva immobiliare richiede l'applicazione dell'art. 107 cpv. 1 LEF, che impone all'opponente di promuovere un'azione giudiziale entro dieci giorni. La Corte respinge l'interpretazione secondo cui l'art. 106 cpv. 2 LEF richiederebbe una trasmissione preliminare della contestazione ai creditori per un loro pronunciamento, poiché tale lettura non è supportata dal testo chiaro dell'art. 39 cpv. 1 RFF né dalla giurisprudenza. L'elenco degli oneri equivale a un compendio di rivendicazioni, e il termine di dieci giorni già previsto corrisponde a quello per le contestazioni. Se un interessato contesta un diritto, l'Ufficio deve procedere direttamente secondo l'art. 107 LEF, senza ulteriori passaggi intermedi.

art.37 (2) RFF art.107 (1) LEF art.140 (2) LEF art.39 (1) RFF art.106 (3) LEF
contestazione elenco oneri
procedura esecutiva immobiliare
termine di dieci giorni
rivendicazione
interpretazione letterale
giurisprudenza costante
diritto di opposizione
Case law1986-04-09
art. 106 LEF

in

112 III 52

Il Tribunale federale analizza l'applicazione dell'art. 106 LEF in relazione al sequestro di un conto congiunto a firme individuali. La corte stabilisce che, in assenza di una chiara dimostrazione che le relazioni interne tra i titolari del conto consistano in una proprietà comune, non è necessario applicare il regolamento concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione. Il sequestro colpisce la pretesa di rimborso totale del conto, che appartiene a ciascun titolare nei confronti della banca. L'altro titolare del conto, se anch'esso soggetto a sequestro, può avvalersi della procedura di rivendicazione prevista dagli art. 106 ss LEF, sebbene tale procedura risulti priva di senso quando entrambi i titolari sono perseguiti come debitori solidali. La corte conclude che, in questo caso, le due esecuzioni possono comportare il pignoramento totale del conto bancario, indipendentemente dalla natura del rapporto interno tra i debitori.

art.279 (1) LEF art.385 CPC art.386 CPC art.271 (1) LEF art.274 (2) LEF art.1 ODiC art.150 (2) CO art.278 (2) LEF
sequestro
conto congiunto
proprietà comune
debitori solidali
rivendicazione
pignoramento
rapporto interno