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Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)

LDP·161.1

Titolo sesto: Rimedi di diritto

Art. 80167 Ricorso al Tribunale federale

1 Le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale (art. 77) possono essere impugnate con ricorso al Tribunale federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005168 sul Tribunale federale.

2 Possono essere inoltre impugnate con ricorso al Tribunale federale le decisioni della Cancelleria federale inerenti al rifiuto dell’iscrizione nel registro dei partiti o alla non riuscita di un’iniziativa popolare o di un referendum. Il ricorso è inammissibile contro le note pubblicate nel Foglio federale indicanti che una domanda di referendum o un’iniziativa popolare non ha manifestamente raccolto il numero prescritto di firme valide (art. 66 cpv. 1 e 72 cpv. 1).169

3 I membri del comitato d’iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell’iniziativa (art. 69 cpv. 2).

167 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 1205; FF 2001 3764).

168 RS 173.110

169 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).

Case law2021-05-28
art. 80 (1) LDP

in

1C 318/2021

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LDP, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare un ricorso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, prima di poter inolgersi al Tribunale federale. Poiché i ricorrenti non hanno rispettato questa procedura preliminare, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale ha inoltre rilevato che la lamentela generica dei ricorrenti riguardo a una presunta lacuna nell'art. 77 LDP non era decisiva. Pertanto, il ricorso è stato respinto senza esame nel merito, applicando la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

art.66 (3) LTF art.77 (1 lett. b) LDP art.108 (1 lett. a) LTF art.88 (1 lett. b) LTF art.77 (2) LDP
ricorso sulla votazione
inammissibilità
procedura preliminare
Consiglio di Stato
Tribunale federale
procedura semplificata
spese giudiziarie
Case law2012-01-18
art. 80 (1) LDP

in

1C 15/2012

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso presentato contro la decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino riguardante il sorteggio manuale per l'elezione dei rappresentanti al Consiglio nazionale. Il ricorso, basato sull'art. 80 cpv. 1 LDP, è stato considerato ammissibile in linea di principio, poiché diretto contro una decisione del governo cantonale per irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni, come previsto dall'art. 79 LDP e dal diritto cantonale quando non contiene norme pertinenti (art. 21 segg. e 83 LDP). La legittimazione del ricorrente, cittadino con diritto di voto, è stata riconosciuta anche in assenza di un interesse giuridico personale (art. 82 lett. c LDP in relazione con l'art. 89 cpv. 3 LTF). Tuttavia, il ricorso è stato respinto nella misura in cui era ammissibile, poiché le critiche sollevate dal ricorrente, relative alle modalità del sorteggio, erano ritenute generiche e non sufficientemente fondate, non dimostrando alcuna violazione del diritto federale o cantonale.

art.95 (d) LTF art.106 (2) LTF art.88 (1) LTF art.95 (a) LTF art.79 LDP art.81 (c) LDP art.83 LDP art.89 (3) LTF
ammissibilità del ricorso
legittimazione del ricorrente
sorteggio manuale
irregolarità elettorali
diritto federale
diritto cantonale
motivazione del ricorso
Case law2011-02-11
art. 80 (1) LDP

in

1C 493/2011

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato contro il verbale di accertamento dei risultati della votazione del 23 ottobre 2011 per l'elezione di otto deputati al Consiglio nazionale per il Cantone Ticino. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avendo esaurito le istanze cantonali, non hanno presentato il ricorso al Governo cantonale come previsto dall'art. 77 cpv. 1 lett. c LDP. Il Tribunale federale ha sottolineato che, ai sensi dell'art. 80 cpv. 1 LDP e dell'art. 88 cpv. 1 lett. b LTF, è competente a esaminare solo le decisioni su ricorso pronunciate dal governo cantonale, e che un giudizio sul ricorso attuale sarebbe prematuro e lesivo delle competenze stabilite dalla LTF e dalla LDP. Pertanto, il ricorso è stato respinto come manifestamente inammissibile.

art.108 (1) LTF art.66 (5) LTF art.77 (1) LDP art.29 (1) LTF art.66 (1) LTF art.88 (1) LTF art.89 (3) LTF
ricorso inammissibile
istanze cantonali
elezioni proporzionali
sorteggio automatico
competenza del Tribunale federale
diritti politici
procedura semplificata
Case law2006-05-19
art. 80 LDP

in

1A.102/2006

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato dal Sindacato Interprofessionale della Svizzera Italiana (SIP) e dal Sindacato Indipendente Studenti e Apprendisti (SISA) contro la decisione della Cancelleria federale del 3 maggio 2006, che negava loro il diritto di redigere in lingua italiana le argomentazioni contrarie alle spiegazioni del Consiglio federale sulla votazione popolare del 21 maggio 2006 riguardante il nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione. Il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti non hanno dimostrato la loro legittimazione a rappresentare il Coordinamento Nazionale 'NO il 21 maggio!' e che il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione, in quanto non può essere presentato a tutela di interessi di terzi. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza, non è ammissibile un ricorso sul diritto di voto ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 80 LDP contro eventuali carenze di oggettività o mancata considerazione delle opinioni di minoranze nelle spiegazioni del Consiglio federale. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente irricevibile per carenza di motivazione, rilevando anche che i ricorrenti non hanno spiegato perché la Cancelleria federale avrebbe interpretato in maniera lesiva l'art. 11 LDP.

art.81 LDP art.11 (2) LDP art.5 PA art.77 (1) LDP
legittimazione
ricorso inammissibile
diritti politici
votazione federale
spiegazioni del Consiglio federale
principio di parità di trattamento
carenza di motivazione