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Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR)

LBCR·952.0

Capo primo: Sfera d’applicazione

Art. 13

1 La presente legge si applica alle banche, ai banchieri privati (ditte individuali, società in nome collettivo e società in accomandita) e alle casse di risparmio, qui di seguito designate tutte col nome di banche.

2 Le persone fisiche e giuridiche che non sottostanno alla presente legge non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo professionale. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, purché la protezione dei depositanti sia garantita. L’emissione di prestiti non è considerata accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale.4

3 Non soggiacciono alla legge, segnatamente:

a.
gli agenti e le ditte di borsa che esercitano soltanto negozio di cartevalori e operazioni direttamente connesse, ma non attività bancaria;
b.
gli amministratori di beni, i notai e gli agenti d’affari che si limitano ad amministrare i capitali dei loro clienti, senza esercitare un’attività bancaria.

4 Le espressioni «banca» o «banchiere», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ditta, nella designazione dello scopo sociale e nella pubblicità d’affari soltanto dagli istituti che hanno ricevuto un’autorizzazione come banche dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). È fatto salvo l’articolo 2 capoverso 3.5

5 La Banca nazionale svizzera e le centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie soggiacciono alla presente legge soltanto in quanto quest’ultima lo disponga esplicitamente.

3 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 mar. 1971, in vigore dal 1° lug. 1971 (RU 1971 809 825 art. 1; FF 1970 I 885).

4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 1° feb. 1995 (RU 1995 246; FF 1993 I 609). Vedi anche le disp. fin. della mod. del 18 mar. 1994 (RU 1995 246) alla fine del presente testo.

5 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).

Case law2007-02-22
art. 1 (2) LBCR

in

2A.281/2006

Il Tribunale federale ha analizzato l'applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LBCR, che riserva l'accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale alle banche autorizzate. Nel caso specifico, le ricorrenti (B.________AG e A.________AG) hanno offerto servizi di gestione patrimoniale legati a polizze assicurative sulla vita abbinate a fondi d'investimento esteri non autorizzati, assumendosi il rischio di mercato e garantendo rendimenti minimi agli investitori. Ciò configurava un'attività bancaria illecita, poiché le società non erano autorizzate a operare come banche. La CFB ha quindi ordinato la liquidazione delle società per ripristinare l'ordine legale, decisione confermata dal Tribunale federale, che ha riconosciuto la competenza della CFB a intervenire anche in assenza di un'autorizzazione formale delle società.

art.3a (3) OBCR art.23ter (1) LBCR art.23quinquies LBCR
accettazione depositi pubblici
attività bancaria illecita
fondi d'investimento non autorizzati
gestione patrimoniale
liquidazione
vigilanza finanziaria
competenza CFB
Case law2006-02-14
art. 1 (2) LBCR

in

2A.35/2005

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 1 cpv. 2 LBCR, che vieta l'accettazione di depositi del pubblico a titolo professionale senza autorizzazione. La CFB ha accertato che la società ricorrente aveva accettato depositi da più di 20 clienti su un lungo periodo, utilizzando gli averi per finanziare attività immobiliari proprie, violando così la normativa bancaria. La ricorrente ha contestato questa qualificazione, sostenendo che i depositi erano limitati a conti fiduciari e non costituivano depositi del pubblico. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che le prove presentate dalla CFB dimostravano chiaramente l'accettazione non autorizzata di depositi, confermando la violazione dell'art. 1 cpv. 2 LBCR e giustificando le misure di liquidazione e fallimento adottate.

art.3a (3) OBCR art.23ter (1) LBCR art.33 (1) LBCR art.3a (2) OBCR
depositi del pubblico
attività bancaria non autorizzata
liquidazione
fallimento
vigilanza bancaria
protezione dei creditori
principio di proporzionalità
Case law1983-03-04
art. 1 (c) LBCR

in

109 IA 304

Il Tribunale federale analizza se le fatture emesse dalla ricorrente siano soggette all'imposta di bollo cantonale ticinese. La corte stabilisce che l'imposta di bollo colpisce la confezione del documento e non il rapporto giuridico sottostante. Pertanto, le fatture emesse dal centro contabile extracantonale della società ricorrente, basate su dati trasmessi da una succursale ticinese, sono considerate redatte fuori dal Ticino. La corte conclude che le 25 fatture in questione non sono soggette alla sovranità fiscale ticinese, in quanto non sono state redatte nel Cantone Ticino. La decisione impugnata viene annullata.

art.1 (c) LBCR art.16 LBCR art.46 (2) Cost.
doppia imposizione
imposta di bollo
fatture
sovranità fiscale
documento
rapporto giuridico
redazione del documento