Art. 107 a 108262
262 Abrogati dall’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
256 Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
262 Abrogati dall’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato l'applicazione dell'art. 108 cpv. 1 LAINF, stabilendo che i Cantoni regolano la procedura dei rispettivi tribunali delle assicurazioni e che la revisione delle sentenze è ammissibile solo se sono scoperti fatti o mezzi di prova nuovi o se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza. Il Tribunale ha rilevato che l'ultimo giudizio di merito nella fattispecie era quello del Tribunale amministrativo del Canton Lucerna del 23 dicembre 1985, passato in giudicato, e che la sentenza del 18 gennaio 1995, emessa in sede di revisione, non poteva sostituirsi a tale giudizio. Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso e rinviato la causa al Tribunale amministrativo del Canton Lucerna per esaminare la domanda di revisione del 6 aprile 1998, confermando nel contempo che l'INSAI non era competente a statuire sulla revisione.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato la questione della tempestività dell'istanza di revisione presentata dall'INSAI, basandosi sull'art. 108 cpv. 1 LAINF, che stabilisce che la procedura giudiziaria di primo grado in materia di assicurazione contro gli infortuni è regolata dal diritto cantonale, purché siano rispettate le condizioni minime procedurali, tra cui la garanzia di revisione per nuovi fatti o mezzi di prova (lett. i). Il Tribunale ha rilevato che il giudizio cantonale, dichiarando irricevibile l'istanza di revisione senza considerare la sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie prevista dal diritto cantonale (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. a CPC), ha violato il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) per mancanza di sufficiente motivazione, rendendo così la decisione arbitraria. Pertanto, il Tribunale ha annullato la pronuncia cantonale e rinviato la causa per un nuovo esame.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 108 cpv. 1 lett. i LAINF, che prevede la revisione delle sentenze in caso di scoperta di fatti o mezzi di prova nuovi o se un crimine o un delitto hanno influito sulla sentenza. Nel caso specifico, l'INSAI ha presentato un'istanza di revisione basata sulla scoperta di un'intervento artroscopico terapeutico eseguito sul ricorrente nel luglio 1995, non noto in precedenza. Il Tribunale ha rilevato che l'INSAI era a conoscenza del fatto già nel dicembre 1996, ma ha presentato l'istanza solo nell'aprile 1997, superando il termine di 90 giorni previsto dall'art. 15 cpv. 1 LPTCA. Il Tribunale ha inoltre constatato che l'autorità cantonale non aveva esaminato la tempestività dell'istanza, commettendo così un diniego di giustizia formale. Di conseguenza, il ricorso di diritto amministrativo è stato accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale cantonale per un nuovo esame.
Il Tribunale federale ha esaminato la questione della tempestività del gravame presentato dall'assicurato contro la decisione su opposizione del 27 maggio 1999, sottolineando che la competenza territoriale e la procedura applicabile sono regolate dall'art. 107 cpv. 2 e dall'art. 108 LAINF. Il Tribunale ha ritenuto che la tempestività del ricorso debba essere valutata secondo le norme procedurali dell'autorità competente (in questo caso il Tribunale amministrativo dei Grigioni) e non quelle del tribunale adito in primo luogo (Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino), per evitare disparità di trattamento contraria al principio di uguaglianza (art. 8 Cost.). Il Tribunale ha inoltre respinto l'applicazione del principio della buona fede (art. 9 Cost.), poiché non vi erano elementi per ritenere che l'assicurato fosse stato tratto in inganno riguardo al suo domicilio. Di conseguenza, il gravame è stato dichiarato irricevibile per intempestività.
Il Tribunale federale ha esaminato la questioneità del gravame presentato da N.________ contro la decisione su opposizione del 27 maggio 1999, affermando che la tempestività del ricorso deve essere valutata in base alle disposizioni procedurali dell'autorità competente a statuire nel merito, ovvero il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, e non in base a quelle del Tribunale delle assicurazioni del Canton Ticino, inizialmente adito. La Corte ha ritenuto che applicare le norme procedurali del tribunale incompetente violerebbe il principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento (Art. 8 Cost.) e la natura imperativa dei presupposti processuali, come i termini di ricorso. Pertanto, il gravame è stato dichiarato irricevibile per intempestività, poiché presentato oltre il termine previsto dal diritto grigionese.
Il Tribunale federale ha analizzato l'art. 107 cpv. 2 LAINF nel contesto di una controversia riguardante la competenza territoriale per un ricorso presentato da un'assicurata frontaliera domiciliata in Italia. La ricorrente ha sostenuto che l'art. 107 cpv. 2 LAINF, che prevede la competenza del tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultimo luogo di lavoro in Svizzera per gli assicurati domiciliati all'estero, dovrebbe essere applicato per analogia alla LAMI. Tuttavia, il Tribunale ha respinto questa tesi, affermando che la LAMI e la LAINF sono leggi distinte e che non è lecito al giudice sostituire una norma chiara e imperativa con un'interpretazione analogica. Inoltre, il Tribunale ha ribadito che la competenza territoriale è regolata in modo imperativo e non può essere modificata per accordo delle parti. Pertanto, per gli assicurati senza domicilio in Svizzera, l'unico tribunale competente è quello del cantone in cui la cassa ha la sua sede centrale, e non le eventuali sedi secondarie o agenzie locali.