LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

LAINF·832.20

4 Introdotto dall’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).

Art. 1

1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:

a.
diritto sanitario e tariffe (art. 53–57);
abis.6
attività accessorie (art. 67a) dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
b.
iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68);
c.
procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a);
d.7
procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a).

5 RS 830.1

6 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).

7 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Case law2007-06-25
art. 1 (1) LAINF

in

U 409/06

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 1 cpv. 1 LAINF in relazione alla richiesta di revisione e riconsiderazione delle decisioni dell'INSAI divenute definitive. Il giudice cantonale aveva correttamente applicato l'art. 53 cpv. 1 LPGA, richiamato dall'art. 1 cpv. 1 LAINF, stabilendo che la revisione di decisioni passate in giudicato è ammissibile solo in presenza di nuovi fatti rilevanti o mezzi di prova non precedentemente producibili, o se la decisione è manifestamente errata e la rettifica ha notevole importanza. Il Tribunale federale ha confermato che i referti medici presentati non costituivano nuovi elementi tali da giustificare una revisione, e che l'INSAI non era tenuto a procedere a una riconsiderazione degli atti amministrativi. Pertanto, il ricorso è stato respinto per manifesta infondatezza.

art.53 (1) LPGA
revisione processuale
riconsiderazione
giudicato
nuovi fatti
mezzi di prova
invalidità
assicurazione infortuni
Case law2006-02-16
art. 1 LAINF

in

U 416/04

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato se i disturbi oftalmologici e psichici lamentati dal ricorrente nel luglio 2003 fossero conseguenza dell'evento assicurato del 3 agosto 2000, ai sensi dell'art. 1 LAINF. La Corte ha confermato la decisione cantonale, basandosi sul principio del nesso di causalità naturale e adeguato tra l'evento infortunistico e il danno alla salute, come previsto dalla giurisprudenza (DTF 129 V 181, 119 V 337). Il giudice cantonale aveva ritenuto, in base a rapporti medici, che non vi fosse un nesso causale tra i disturbi visivi e l'infortunio, attribuendoli invece a interventi chirurgici precedenti, e che i disturbi psichici fossero reattivi ai problemi oculari, non all'evento assicurato. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando che gli accertamenti medici erano sufficienti e che ulteriori prove non avrebbero modificato l'esito.

nesso di causalità naturale
nesso di causalità adeguato
probabilità preponderante
accertamenti medici
disturbi oftalmologici
disturbi psichici
evento assicurato
Case law2005-12-10
art. 1 (1) LAINF

in

U 37/05

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato la questione del nesso di causalità naturale tra l'infortunio del 10 novembre 2002 e i disturbi lamentati dall'assicurato, ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LAINF. Il giudice ha ribadito che il diritto alle prestazioni assicurative presuppone un nesso di causalità naturale tra l'evento infortunistico e il danno alla salute, valutato secondo il principio della probabilità preponderante. Nel caso specifico, il Tribunale ha rilevato l'assenza di prove mediche attendibili che attestassero la manifestazione dei disturbi tipici del 'colpo di frusta' entro 72 ore dall'infortunio, come richiesto dalla giurisprudenza. Pertanto, ha concluso che non sussisteva un nesso di causalità naturale tra l'infortunio e i disturbi persistenti, annullando la decisione del Tribunale cantonale.

nesso di causalità naturale
probabilità preponderante
colpo di frusta
disturbi psichici
prove mediche
principi giurisprudenziali
annullamento decisione
Case law1987-10-19
art. 1 (1) LAINF

in

113 V 307

Il Tribunale federale ha analizzato l'Art. 1 cpv. 1 LAINF nel contesto della causalità adeguata tra un incidente stradale e i disturbi psichici successivi dell'assicurato. La corte ha precisato che l'assicurazione contro gli infortuni copre anche le persone con predisposizioni psichiche, purché l'evento infortunistico sia idoneo a provocare effetti come quelli verificatisi. Nel caso specifico, l'incidente, sebbene non abbia causato gravi lesioni fisiche, è stato considerato spettacolare e drammatico, idoneo a generare un notevole spavento e choc psichico. La corte ha confermato che l'evento era causa adeguata della depressione dell'assicurato, ma ha anche riconosciuto l'influenza di fattori extra-infortunistici, come i disturbi cardio-coronarici. La decisione ha annullato il giudizio cantonale e la decisione amministrativa, rinviando il caso per ulteriori accertamenti.

art.6 LAINF art.36 LAINF
causalità adeguata
nevrosi post-traumatica
disturbi psichici
incidente stradale
predisposizione psichica
indennità in capitale
perizia psichiatrica