Art. 1
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20005 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione contro gli infortuni, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
- a.
- diritto sanitario e tariffe (art. 53–57);
- abis.6
- attività accessorie (art. 67a) dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);
- b.
- iscrizione nel registro di assicuratori contro gli infortuni (art. 68);
- c.
- procedura concernente contestazioni pecuniarie tra assicuratori (art. 78a);
- d.7
- procedura concernente il riconoscimento di corsi di formazione e il rilascio di attestati di formazione (art. 82a).
6 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Organizzazione e attività accessorie dell’INSAI), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4941; FF 2008 4703, 2014 6835).
7 Introdotta dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
