Art. 21 Assoggettamento in virtù dell’appartenenza economica
1 Le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva fuori Cantone97 sono assoggettate all’imposta se:
- a.
- sono associate a un’impresa commerciale nel Cantone;
- b.98
- gestiscono uno stabilimento d’impresa nel Cantone;
- c.
- sono proprietarie di fondi situati nel Cantone o sono titolari su di essi di diritti di godimento reali o di diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili;
- d.99
- commerciano immobili siti nel Cantone.
2 Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all’estero sono inoltre assoggettate all’imposta se:
- a.
- sono titolari o usufruttuari di crediti garantiti da pegni immobiliari o manuali su fondi situati nel Cantone;
- b.100
- fungono da intermediari nel commercio di immobili siti nel Cantone.
98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757).
99 Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757).
100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 5039; FF 2016 4757).
