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Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

LADI·837.0

Sezione 1: Diritto

Art. 11 Perdita di lavoro computabile

1 La perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

2 ...42

3 Non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

4 L’indennità che l’assicurato ha ricevuto per le ore in esubero non compensate oppure l’indennità di vacanze ricevuta alla cessazione del rapporto di lavoro o che era compresa nel salario non influisce sulla computabilità della perdita di lavoro. Il Consiglio federale può prevedere deroghe per casi speciali.43

5 Il Consiglio federale regola il computo della perdita di lavoro in caso di sospensione provvisoria da un rapporto di servizio di diritto pubblico (art. 10 cpv. 4).

42 Abrogato dal n. I della LF del 22 mar. 2002, con effetto dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).

43 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).

Case law2004-01-27
art. 11 (1) LADI

in

C 142/02

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 1 LADI, relativo alla computabilità della perdita di lavoro, nel caso di un'assicurata che svolgeva supplenze come insegnante. La Corte ha stabilito che, ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 LADI, le indennità di vacanza percepite dall'assicurata non influiscono sulla computabilità della perdita di lavoro, a meno che non siano previste deroghe speciali dal Consiglio federale. La Corte ha inoltre analizzato l'art. 9 cpv. 1 OADI, che prevede la deduzione dei giorni di vacanza dalla perdita di lavoro computabile se l'indennità di vacanza costituisce almeno il 20% del salario sottoposto all'AVS e se i periodi di vacanza sono prestabiliti nel ramo professionale. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che le indennità di vacanza dei supplenti, come previsto dall'art. 5 cpv. 2 del Regolamento sulle supplenze dei docenti, comprendessero anche le vacanze estive, annullando la decisione cantonale che aveva fissato una percentuale inferiore.

art.23 (1) LADI art.24 (1) LADI art.329_a (1) CO art.9 (1) OADI art.5 (2) LAVS
indennità di vacanza
computabilità perdita di lavoro
supplenze docenti
guadagno assicurato
periodo di vacanza
principio di uguaglianza
interpretazione normativa
Case law2002-08-10
art. 11 (3) LADI

in

C 147/00

Il Tribunale federale ha esaminato se l'inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni di disoccupazione, inizialmente fissato al 17 agosto 1998, potesse essere differito al 1° settembre 1998 a seguito del riconoscimento e saldo di pretese salariali relative al periodo dal 17 al 31 agosto 1998. Il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LADI, la perdita di lavoro non è computabile se il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti per lo scioglimento anticipato del rapporto di lavoro. Tuttavia, l'art. 29 cpv. 1 LADI consente alla cassa di erogare le indennità di disoccupazione in caso di dubbi giustificati sull'esistenza o sul soddisfacimento di tali pretese. Il Tribunale ha confermato che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni definisce una volta per tutte il periodo determinante e l'entità delle prestazioni, e che il successivo adempimento di pretese salariali o risarcitorie non costituisce un motivo per rivedere l'inizio del termine quadro. Pertanto, il Tribunale ha stabilito che la cassa disoccupazione aveva correttamente fissato l'inizio del termine quadro al 17 agosto 1998, annullando la decisione cantonale che lo aveva differito al 1° settembre 1998.

art.29 (1) LADI art.8 (1) LADI art.9 (1) LADI
termine quadro
prestazioni di disoccupazione
perdita di lavoro computabile
pretese salariali
risarcimenti
art. 11 LADI
art. 29 LADI
Case law1986-03-05
art. 11 (1) LADI

in

112 V 133

Il Tribunale federale analizza se l'indennità di disoccupazione debba essere erogata solo in caso di perdita di guadagno superiore al 30% del guadagno assicurato, come sostenuto dall'Ufficio federale e dalla Cassa di disoccupazione. La Corte rigetta questa tesi, affermando che l'art. 11 cpv. 1 LADI stabilisce unicamente che la perdita di lavoro deve durare almeno due giorni lavorativi consecutivi, senza richiedere un minimo di perdita di guadagno. Il legislatore ha previsto una franchigia solo per la durata della perdita di lavoro, non per l'entità della perdita di guadagno. Inoltre, l'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI definisce solo i criteri di esigibilità di un'occupazione, non un limite minimo di perdita di guadagno per l'erogazione dell'indennità. La Corte conclude che l'indennità deve essere erogata anche se la rimunerazione supera il 70% o l'80% del guadagno assicurato, purché siano rispettati i requisiti di durata minima della perdita di lavoro.

art.22 (1) LADI art.11 (1) LADI art.5 OADI art.16 (1) LADI
indennità di disoccupazione
perdita di guadagno
franchigia
occupazione adeguata
durata minima della perdita di lavoro
guadagno assicurato
esigibilità dell'occupazione