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Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

CPP·312.0

Sezione 3: L’accusatore privato

Art. 120 Rinuncia e ritiro

1 Il danneggiato può in ogni tempo dichiarare, per scritto oppure oralmente a verbale, di rinunciare ai suoi diritti. La rinuncia è definitiva.

2 Se non è espressamente delimitata, la rinuncia concerne sia l’azione penale sia l’azione civile.

Case law2023-03-27
art. 120 (1) CPP

in

1B 17/2023

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 120 cpv. 1 CPP, che consente al danneggiato di rinunciare in qualsiasi momento ai suoi diritti, sia all'azione penale che a quella civile, tramite una dichiarazione scritta o verbale. Nel caso in esame, la Corte ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia del denunciante, basata su una 'dichiarazione di quietanza e manleva' del 18 aprile 2017 e ribadita durante un interrogatorio del 14 gennaio 2020, non era univoca e incondizionata, poiché condizionata all'autenticità della firma. La CRP aveva correttamente stabilito che la volontà del denunciante non emergeva in modo chiaro e inequivocabile, rendendo la rinuncia inefficace ai sensi dell'art. 120 CPP. Il Tribunale federale ha quindi confermato la decisione della CRP, respingendo il ricorso.

art.33 CP art.3 (2 lett. b) CPP art.66 (1) LTF art.98 LTF art.53 CP art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.97 (1) LTF art.95 LTF art.80 (1) LTF art.93 (1 lett. a) LTF art.105 (1) LTF
rinuncia ai diritti
azione penale
azione civile
dichiarazione di quietanza
valutazione delle prove
accordo extragiudiziale
abuso di diritto
Case law1992-03-10
art. 120 CPP

in

118 II 206

Il Tribunale federale analizza l'applicabilità dell' [art. 42 OG] in relazione a una domanda di restituzione di una somma sequestrata nel quadro di un procedimento penale. La corte chiarisce che il sequestro, ordinato ai sensi dell' [art. 120 CPP] ticinese, è una misura processuale penale e quindi un provvedimento di diritto pubblico, escludendo così la qualificazione della controversia come 'causa civile' ai sensi dell' [art. 42 OG] . La giurisprudenza costante del Tribunale federale conferma che le azioni di restituzione di somme sequestrate non rientrano nella nozione di causa civile, poiché la restituzione dipende dall'esito del procedimento penale e non dalla volontà del deponente. Inoltre, la corte respinge l'argomento dell'indebito arricchimento, poiché la somma sequestrata non è stata trattenuta dal Cantone a proprio vantaggio, ma solo come misura cautelare. Infine, la corte rileva che la responsabilità dell'ente pubblico non può essere invocata, in quanto al momento dei fatti non esisteva una legge cantonale in materia.

art.475 (1) CO art.110 (1) Cost. art.58 CP
sequestro
diritto pubblico
causa civile
indebito arricchimento
responsabilità dell'ente pubblico
procedimento penale
misura cautelare
Case law1976-05-05
art. 120 CPP

in

102 IA 516

Il Tribunale federale ha analizzato l'applicazione dell'art. 120 CPP nel contesto di una perquisizione e sequestro di documenti presso un notaio indagato per falsità in atti notarili. La Corte ha stabilito che, sebbene il segreto professionale del notaio sia tutelato, esso non osta al sequestro di documenti se il notaio stesso è indagato nel procedimento penale. La decisione si basa su una ponderazione degli interessi pubblici e privati, ritenendo che l'interesse al perseguimento penale di gravi reati (come la falsificazione sistematica di documenti) prevalga sul segreto professionale. La Corte ha inoltre sottolineato che il sequestro deve essere proporzionato e limitato ai documenti rilevanti per il procedimento, escludendo sequestri indiscriminati.

art.123 (1) CPP art.320 CP art.321 CP art.121 (3) CPP art.114 (1) CPP art.33 CPP art.28 (1) CPP
segreto professionale
perquisizione e sequestro
interessi pubblici e privati
proporzionalità
falsità in documenti
notaio indagato
tutela della sfera privata