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Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

CPP·312.0

Sezione 9: Gestione, esame e conservazione degli atti

Art. 101 Esame degli atti di un procedimento pendente

1 Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’articolo 108.

2 Altre autorità possono esaminare gli atti se necessario per la trattazione di procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

3 I terzi possono esaminare gli atti se fanno valere un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.

Case law2021-08-16
art. 101 (3) CPP

in

1B 371/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 101 cpv. 3 CPP, relativo all'accesso agli atti di un procedimento penale pendente da parte di terzi. La Corte ha stabilito che i terzi possono accedere agli atti solo se dimostrano un interesse scientifico o un altro interesse degno di protezione, e purché non vi siano interessi pubblici o privati preponderanti. Nel caso specifico, le opponenti (F.________ Switzerland GmbH e F.________ Germany GmbH) avevano richiesto l'accesso agli atti per contestare eventuali pretese risarcitorie dei ricorrenti. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che l'istruzione penale era ancora in corso e che l'accesso agli atti avrebbe potuto influenzare negativamente l'esito delle indagini, in particolare attraverso il rischio di collusione o inquinamento delle prove. Pertanto, il Tribunale ha annullato la decisione della Corte cantonale che aveva autorizzato l'accesso agli atti, ritenendo che questa violasse l'art. 101 cpv. 3 CPP, e ha respinto la domanda delle opponenti.

art.102 (1) CPP art.81 (1) LTF art.292 CP art.104 CPP art.105 CPP art.80 (1) LTF art.107 CPP art.93 (1) LTF art.100 (1) LTF art.29 (2) Cost.
accesso agli atti
procedimento penale
interesse degno di protezione
inquinamento delle prove
collusione
istruzione penale
diritto di essere sentito
Case law2019-09-24
art. 101 (2) CPP

in

1B 445/2019

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di accesso agli atti presentata dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino ai sensi dell'art. 101 cpv. 2 CPP, che consente l'accesso agli atti se necessario per la trattazione di procedimenti amministrativi pendenti e se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti. La presidente della CARP ha respinto la richiesta, rilevando che non vi era alcun procedimento amministrativo pendente e che la sentenza richiesta, non ancora passata in giudicato, non poteva essere considerata come strumento idoneo per definire procedure generali di tutela dei funzionari. Il Tribunale federale ha confermato questa decisione, sottolineando che il ricorrente non ha adeguatamente motivato la violazione dell'art. 101 cpv. 2 CPP, né ha dimostrato perché la CARP avrebbe applicato erroneamente la norma. Pertanto, il ricorso è stato respinto come manifestamente infondato.

art.66 (4) LTF art.93 (1 lett. a) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.109 (2 lett. a) LTF
accesso agli atti
procedimento penale
procedimento amministrativo
interessi preponderanti
motivazione del ricorso
sentenza non passata in giudicato
manifesta infondatezza
Case law2019-05-03
art. 101 (2) CPP

in

8C 126/2019

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 101 cpv. 2 CPP, rilevando che il ricorrente non ha adeguatamente confutato i motivi del giudizio cantonale, limitandosi a evocare documenti nuovi senza confrontarsi con le argomentazioni del tribunale precedente. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile poiché non ha dimostrato una violazione del diritto svizzero o un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, come richiesto dagli art. 95 e 96 LTF. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che l'agire del patrocinatore, anche se erroneo, è imputato al cliente, e che i documenti citati non possono essere considerati nuovi poiché il ricorrente avrebbe potuto richiedere l'accesso agli atti della procedura penale. Pertanto, il ricorso è stato respinto in base alla procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

art.101 (3) CPP art.108 (1) LTF art.96 LTF art.42 (2) LTF art.66 (1) LTF art.108 (2) LTF art.95 LTF
ricorso inammissibile
violazione del diritto
accertamento dei fatti
procedura semplificata
imputazione patrocinatore
documenti nuovi
accesso agli atti penali
Case law2016-08-29
art. 101 (3) CPP

in

1B 299/2016

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________, il quale chiedeva l'accesso agli atti del procedimento penale contro B.________ e il riconoscimento della qualità di accusatore privato ai sensi degli art. 101 cpv. 3 e 105 CPP. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata, emessa dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, non costituisce una decisione finale che esclude il ricorrente dal procedimento, bensì una decisione incidentale. Il ricorrente non ha dimostrato adeguatamente l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF, né ha motivato sufficientemente la sua richiesta di accesso agli atti. Inoltre, la CRP ha correttamente qualificato il ricorrente come 'persona informata sui fatti' ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 lett. d CPP, senza che egli avesse manifestato chiaramente l'intenzione di costituirsi accusatore privato. Infine, il ricorrente non ha confutato le motivazioni indipendenti e sufficienti della decisione impugnata, rendendo il ricorso inammissibile.

art.105 (1) CPP art.104 (1) CPP art.328 (2) CPP art.81 (1) CPP art.93 (1) LTF art.42 (2) LTF art.80 (1) LTF
accesso agli atti
accusatore privato
persona informata sui fatti
pregiudizio irreparabile
ricorso inammissibile
procedimento penale
motivazione insufficiente
Case law2014-04-23
art. 101 (1) CPP

in

1B 132/2014

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di accesso agli atti presentata dall'indagato A.________ ai sensi dell'art. 101 cpv. 1 CPP, confermando la decisione della Corte dei reclami penali del Cantone Ticino che aveva negato l'accesso. La Corte ha stabilito che il 'primo interrogatorio' ai sensi dell'art. 101 cpv. 1 CPP non era stato effettuato validamente durante l'audizione del 30 luglio 2012, poiché al ricorrente non erano state comunicate le informazioni imperative sui reati contestati, come richiesto dall'art. 158 cpv. 1 CPP. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il diniego di accesso agli atti prima del primo interrogatorio non costituisce un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, poiché il legislatore federale non ha riconosciuto un diritto generale all'accesso agli atti sin dall'inizio del procedimento. Il ricorrente ha la facoltà di avvalersi del diritto di non rispondere durante l'interrogatorio, senza che ciò precluda ulteriormente l'accesso agli atti. Il Tribunale ha infine invitato il PP a valutare la possibilità di concedere un accesso parziale agli atti, considerando il tempo trascorso e il principio di celerità.

art.108 CPP art.113 (1) CPP art.93 (1) LTF art.66 (1) LTF art.158 (1) CPP
accesso agli atti
primo interrogatorio
diritto di difesa
pregiudizio irreparabile
procedura penale
rogatoria internazionale
principio di celerità
Case law2013-11-03
art. 101 (1) CPP

in

1B 703/2012

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 101 cpv. 1 CPP garantisce alle parti il diritto di esaminare gli atti e di essere sentite prima che una decisione che le riguarda venga presa. Nel caso in esame, i ricorrenti, accusatori privati, hanno denunciato una violazione del loro diritto di essere sentiti poiché non hanno potuto esprimersi sulla lettera dell'avv. F.________ del 28 novembre 2011, che identificava gli autori della pubblicazione satirica. Il Tribunale ha rilevato che i nominativi degli autori erano rilevanti per accertare gli elementi soggettivi dei reati contestati e che la mancata trasmissione della lettera ai ricorrenti ha violato il loro diritto di essere sentiti, garantito dall'art. 107 CPP e specificato dall'art. 101 cpv. 1 CPP. Pertanto, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio alla Corte cantonale per una nuova decisione.

art.16 CPP art.319 (1) CPP art.310 (1) CPP art.324 CPP art.2 (2) CPP art.5 (1) Cost. art.108 CPP art.107 CPP art.308 (1) CPP
diritto di essere sentiti
procedimento penale
non luogo a procedere
elementi soggettivi del reato
accertamento dei fatti
violazione di garanzie procedurali
ricorso in materia penale
Case law2012-12-11
art. 101 (2) CPP

in

1B 530/2012

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 101 cpv. 2 CPP, confermando che la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino rientra tra le 'altre autorità' che possono esaminare gli atti penali se necessario per procedimenti amministrativi pendenti, purché non vi siano interessi pubblici o privati preponderanti. La Corte cantonale ha correttamente ponderato gli interessi contrapposti, riconoscendo che l'interesse della Commissione a valutare la posizione della ricorrente in procedimenti disciplinari prevaleva sugli interessi privati della ricorrente, soprattutto considerando che la Commissione è vincolata al segreto professionale e che i procedimenti penali non erano più nella fase iniziale. Il ricorso è stato respinto per carenza di motivazione e perché la ricorrente non ha dimostrato che l'applicazione della norma fosse incostituzionale.

art.44 (2) LTF art.102 (2) CPP art.194 (2) CPP art.69 (2) CPP art.93 (1) LTF art.106 (2) LTF art.46 (1) LTF
segretariato professionale
ponderazione degli interessi
procedimento disciplinare
accesso agli atti
presunzione di innocenza
principio di proporzionalità
motivazione insufficiente
Case law2012-12-11
art. 101 (2) CPP

in

1B 545/2012

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 101 cpv. 2 CPP, stabilendo che la Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino rientrava nella nozione di 'altre autorità' ai sensi di tale norma, poiché aveva la facoltà di adottare provvedimenti disciplinari (amministrativi). La Corte cantonale aveva correttamente ponderato gli interessi contrapposti, valutando che l'interesse della Commissione a consultare gli atti penali pendenti (per valutare la posizione della ricorrente in un procedimento disciplinare) prevaleva sugli interessi privati della ricorrente (protezione della personalità e segreto), soprattutto perché non sussisteva il rischio di diffusione degli atti, essendo la Commissione vincolata al segreto professionale. Il Tribunale federale ha inoltre respinto le argomentazioni della ricorrente sulla violazione della presunzione di innocenza e sul principio di proporzionalità, confermando che la trasmissione degli atti era limitata e condizionata, rispettando così i diritti della ricorrente.

art.44 (2) LTF art.102 (2) CPP art.194 (2) CPP art.69 (2) CPP art.93 (1) LTF art.106 (2) LTF art.46 (1) LTF
accesso agli atti
procedimento disciplinare
segreti professionali
ponderazione degli interessi
presunzione di innocenza
proporzionalità
autorità amministrative
Case law2011-07-27
art. 101 (1) CPP

in

1B 316/2011

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 101 cpv. 1 CPP, che stabilisce che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell'imputato e l'assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero. La Corte dei reclami penali aveva ritenuto che il primo interrogatorio fosse avvenuto il 12 febbraio 2009, ma che gli atti contestati non erano ancora stati contestati al ricorrente, quindi le condizioni per l'accesso agli atti non erano cumulativamente adempiute. Il Tribunale federale ha confermato che il diniego di accesso agli atti prima dell'interrogatorio non costituisce un pregiudizio irreparabile, poiché l'imputato può avvalersi del diritto di non rispondere e consultare gli atti successivamente, riservate le eventuali restrizioni previste dall'art. 108 CPP. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.108 CPP art.66 (1) LTF art.93 (1) LTF
accesso agli atti
primo interrogatorio
prove principali
diritto di difesa
pregiudizio irreparabile
procedimento penale
restrizioni