Art. 110 Impugnazione
La decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo.
La decisione in materia di spese è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 110 cpv. 1 CPC nel contesto di un'azione di accesso necessario. La corte ha stabilito che, in caso di alienazione dell'oggetto litigioso, il processo continua tra le parti originarie e la sentenza passa in giudicato anche nei confronti dell'acquirente, purché la sentenza abbia acquisito forza di cosa giudicata. Nel caso specifico, poiché D.________ SA in liquidazione aveva perso la qualità di parte a seguito della sua radiazione dal registro di commercio prima che la sentenza potesse passare in giudicato, la sentenza pretorile del 9 febbraio 2004 non aveva effetto di res iudicata nei confronti dell'acquirente C.________ SA. Il Tribunale ha inoltre ritenuto infondata l'eccezione di abuso di diritto sollevata dai ricorrenti, non essendo stato dimostrato un interesse specifico dell'opponente a perseguire una condotta vessatoria.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 110 cpv. 1 CPC nel contesto della richiesta di reiscrizione di una società radiata nel registro di commercio. La Corte ha confermato la decisione cantonale, ritenendo che la ricorrente, in qualità di liquidatrice, non avesse dimostrato un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 164 cpv. 2 ORC per la reiscrizione. La società radiata, non essendo più proprietaria del fondo oggetto della controversia, non aveva più un interesse sostanziale nella causa pendente. Inoltre, la ricorrente aveva presentato argomenti nuovi inammissibilmente in appello, e la reiscrizione avrebbe servito solo i suoi interessi personali, non quelli della società. Pertanto, il ricorso è stato respinto.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 110 cpv. 2 CPC/TI nel contesto di una procedura di espropriazione materiale, confermando che il ricorrente non poteva subentrare nel processo senza il consenso dei precedenti proprietari, che si erano opposti al suo ingresso. La Corte cantonale aveva correttamente applicato l'art. 110 cpv. 2 CPC/TI per analogia, come previsto dall'art. 24 LPamm, ritenendo che il consenso delle parti originarie fosse necessario per il subingresso. Il Tribunale federale ha inoltre respinto l'argomento del ricorrente secondo cui la decisione cantonale sarebbe stata arbitraria, confermando che la valutazione della Corte cantonale era fondata e non contraria al diritto federale, in particolare al divieto dell'arbitrio.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 110 cpv. 1 CPC nel contesto della surrogazione legale ex art. 29 LADI, stabilendo che la sentenza del 29 gennaio 2002 non aveva acquisito autorità di cosa giudicata nei confronti della Cassa cantonale di disoccupazione, poiché quest'ultima non era parte nel procedimento originario e non vi aveva intervenuto. Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 29 LADI non impone alla Cassa l'obbligo di intervenire nel procedimento pendente tra lavoratore e datore di lavoro, né prevede una sostituzione processuale automatica. Pertanto, la Cassa non era vincolata dalla sentenza precedente e poteva agire separatamente per far valere i propri diritti. Il ricorso è stato respinto in quanto infondato.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 110 cpv. 1 CPC ticinese, relativo alla continuazione del processo tra le parti in caso di alienazione dell'oggetto litigioso. La ricorrente sosteneva che il cambio di proprietà dell'unità immobiliare non avrebbe dovuto influire sul procedimento, poiché la litispendenza era sorta con la domanda di iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che la procedura di iscrizione definitiva non costituisse la continuazione di quella provvisoria, essendo necessaria una nuova petizione contro il proprietario attuale. Inoltre, l'alienazione era avvenuta prima dell'inizio del procedimento di iscrizione definitiva, rendendo inapplicabile l'art. 110 cpv. 1 CPC. Il ricorso è stato quindi respinto per manifesta infondatezza.