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Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

CPC·272

Capitolo 2: Ripartizione e liquidazione delle spese giudiziarie

Art. 107 Ripartizione secondo equità

1 Il giudice può prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità se:

a.
l’azione è stata sostanzialmente accolta, ma non nell’entità delle conclusioni, e l’ammontare della pretesa dipendeva dall’apprezzamento del giudice o era difficilmente quantificabile;
b.
una parte aveva in buona fede motivo di agire in giudizio;
c.
si tratta di una causa del diritto di famiglia;
d.
si tratta di una causa in materia di unione domestica registrata;
e.
la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva di oggetto e la legge non prevede altrimenti;
f.
altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura.

1bis In caso di reiezione di un’azione in materia di diritto societario volta a ottenere una prestazione a favore della società, il giudice può ripartire le spese giudiziarie secondo equità tra la società e l’attore.38

2 Per motivi d’equità, le spese processuali non causate né da una parte né da terzi possono essere poste a carico del Cantone.

38 Introdotto dall’all. n. 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 957; FF 2015 2849).

Case law2022-08-03
art. 107 (1) CPC

in

5A 104/2022

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 107 cpv. 1 CPC, relativo alla ripartizione equa delle spese giudiziarie in presenza di circostanze speciali che rendono iniqua una ripartizione basata sull'esito della procedura. Nel caso in esame, il Tribunale di appello aveva ritenuto che l'opponente avesse già espresso la sua acquiescenza alla richiesta del ricorrente prima del rilascio dell'autorizzazione ad agire, rendendo così inutile l'azione di merito. Pertanto, il Tribunale di appello aveva applicato l'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC per ripartire le spese in modo equo, rinunciando al prelievo di spese e ripetibili. Il Tribunale federale ha confermato questa decisione, ritenendo che il ricorrente non avesse sollevato censure ammissibili e che il risultato non fosse manifestamente iniquo.

art.116 LTF art.9 Cost. art.106 (1) CPC art.208 CPC art.118 (1 e 2) LTF
spese giudiziarie
ripartizione equa
acquiescenza
autorizzazione ad agire
procedura di conciliazione
divieto d'arbitrio
ricorso sussidiario
Case law2017-03-14
art. 107 (1) CPC

in

5A 657/2015

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 107 cpv. 1 CPC nel contesto di una controversia riguardante l'accesso necessario tra fondi vicini. Il ricorrente lamentava la violazione del diritto di essere sentito e la legittimazione a procedere in appello, ma il Tribunale ha ritenuto tali censure inammissibili o infondate, confermando la decisione del Tribunale di appello che aveva costituito una servitù di accesso necessario a carico delle particelle del ricorrente, contro il pagamento di un'indennità. Il Tribunale ha ribadito che l'apprezzamento delle prove, compresa la perizia tecnica, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che solo un accertamento dei fatti arbitrario può essere censurato. Inoltre, il Tribunale ha annullato la decisione sulle spese e ripetibili, ritenendo che il Tribunale di appello avesse erroneamente applicato i principi del diritto espropriativo invece del principio della soccombenza previsto dall'art. 106 cpv. 1 CPC.

art.8 CC art.694 CC art.106 (1) CPC art.107 (1) CPC art.19 (1) LPT art.29 (2) Cost.
accesso necessario
servitù legale
apprezzamento delle prove
divieto di arbitrio
spese giudiziarie
principio della soccombenza
diritto di essere sentito
Case law2017-03-14
art. 107 CPC

in

143 III 261

Il Tribunale federale analizza l'applicazione dell'Art. 107 CPC in relazione alla ripartizione delle spese e delle ripetibili in un contenzioso riguardante un diritto di passo necessario. La corte cantonale aveva applicato per analogia i principi del diritto espropriativo, ponendo integralmente le spese a carico dei ricorrenti C.B. e B.B., nonostante la loro sostanziale vittoria nel merito. Il Tribunale federale critica questa decisione, sottolineando che l'Art. 107 CPC prevede eccezioni al principio della soccombenza (Art. 106 CPC), ma tali eccezioni devono essere applicate con riserbo e giustificate da circostanze particolari. La corte federale ritiene che l'opposizione di A. in prima istanza non fosse irragionevole, giustificando una ripartizione delle spese per metà, con compensazione delle ripetibili, tranne per la seconda perizia, considerata inutile e quindi a carico di A. Per le impugnative cantonali, invece, si applica il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico di A., soccombente in appello.

art.107 (2) LTF art.4 CC art.694 CC art.106 (1) CPC art.108 CPC
diritto di passo necessario
spese processuali
ripetibili
principio della soccombenza
diritto espropriativo
eccezioni all'Art. 106 CPC
margine di apprezzamento del giudice