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Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

CP·311.0

Parte terza: Definizioni

Art. 110

1 Per congiunti di una persona s’intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.151

2 Per membri della comunione domestica s’intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.

3 Per funzionari s’intendono i funzionari e impiegati di un’amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.

3bis Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.152

4 Per documenti s’intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d’immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.

5 Per documenti pubblici s’intendono i documenti emanati da membri di un’autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall’amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.

6 Il giorno è contato in ragione di ventiquattr’ore consecutive. Il mese e l’anno sono computati secondo il calendario comune.

7 È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell’istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d’estradizione.

151 Nuovo testo giusta l’art. 37 n. 1 della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1°gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).

152 RU 2006 3583

Case law2021-07-28
art. 110 (4) CP

in

1C 417/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) che aveva respinto il suo ricorso riguardante la trasmissione di verbali istruttori e documentazione bancaria all'Italia nell'ambito di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso è ammissibile solo se concerne la comunicazione di informazioni relative alla sfera segreta e se si tratta di un caso particolarmente importante, ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 LTF. Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un caso particolarmente importante, limitandosi ad accennare a una presunta violazione di principi procedurali senza confrontarsi con gli argomenti della CRP. In particolare, il ricorrente sosteneva che una scheda Excel trasmessa all'Italia costituisse un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP, ma non ha fornito argomentazioni sufficienti per dimostrare che si trattasse di un mezzo di prova inerente alla sfera segreta. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.

art.109 (1) LTF art.109 (3) LTF art.42 (2) LTF art.84 (1) LTF art.84 (2) LTF art.66 (1) LTF art.74 (1) AIMP
assistenza giudiziaria internazionale
sfera segreta
caso particolarmente importante
principi procedurali
documentazione bancaria
clausola di specialità
inammissibilità del ricorso
Case law2019-10-30
art. 110 (4) CP

in

6B 1022/2019

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 110 cpv. 4 CP in relazione alle accuse di falsità in documenti avanzate dalla ricorrente. La Corte ha stabilito che il 'time-sheet' aziendale, compilato elettronicamente dal dipendente, non costituisce un documento ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 CP, poiché non fruisce di un'accresciuta credibilità e non è soggetto a specifiche disposizioni legali che ne garantiscano la veridicità. La Corte ha confermato che una semplice menzogna scritta sul numero di ore lavorative non realizza il reato di falsità ideologica in documenti, in assenza di elementi che conferiscano al documento un carattere probatorio accresciuto. Pertanto, il decreto di abbandono del procedimento penale è stato ritenuto giustificato.

art.146 CP art.80 (1) LTF art.309 CPP art.78 (1) LTF art.251 (1) CP art.90 LTF art.310 CPP
falsità in documenti
time-sheet
credibilità probatoria
falsità ideologica
procedimento penale
decreto di abbandono
art. 110 CP
Case law2016-05-01
art. 110 (3) CP

in

6B 535/2014

Il Tribunale federale ha esaminato se il collaboratore della Banca Cantonale Grigione (BCG) potesse essere considerato un funzionario pubblico ai sensi dell'art. 322 ter CP, ai fini dell'accusa di corruzione attiva. Il TPF aveva escluso tale qualifica, rilevando che la BCG, pur essendo un istituto autonomo di diritto pubblico cantonale, svolge principalmente attività bancarie conformi agli usi del settore privato, senza adempiere a compiti pubblici in senso stretto. Il Tribunale federale ha confermato questa interpretazione, sottolineando che la nozione di funzionario ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 CP richiede l'adempimento di compiti pubblici, assenti nel caso specifico. Pertanto, il TPF non ha violato l'art. 322 ter CP nel prosciogliere l'imputato dall'accusa di corruzione attiva.

art.81 (1) LTF art.78 (1) LTF art.100 (1) CP art.46 (1) LTF art.90 LTF art.80 (1) LTF
corruzione attiva
funzionario pubblico
banca cantonale
compiti pubblici
diritto penale
riciclaggio di denaro
arbitrio
Case law2015-03-08
art. 110 (3) CP

in

6B 885/2014

Il Tribunale federale ha esaminato la qualifica del ricorrente come funzionario ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 CP, confermando che, nonostante il suo contratto di lavoro di diritto privato, la sua posizione di direttore dell'Azienda elettrica ticinese (AET) implicava l'esercizio di una funzione pubblica. La Corte ha rilevato che AET, come azienda statale cantonale, svolgeva compiti pubblici, tra cui la produzione e commercializzazione di energia elettrica e gas naturale, nonché la promozione di politiche energetiche cantonali. Pertanto, il ricorrente, nella sua veste di direttore, era soggetto alle disposizioni dell'art. 110 cpv. 3 CP. La Corte ha inoltre respinto l'argomento del ricorrente secondo cui la liberalizzazione del mercato elettrico avrebbe privato AET della sua natura pubblica, sottolineando che la legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl) non aveva completamente liberalizzato il settore e che AET continuava a svolgere funzioni pubbliche significative.

art.42 (2) LTF art.314 CP art.106 (2) LTF art.436 (2) CPP art.126 (3) CPP
funzionario pubblico
infedeltà nella gestione pubblica
Azienda elettrica ticinese
funzione pubblica
liberalizzazione del mercato elettrico
contratto di diritto privato
compiti pubblici
Case law2014-01-21
art. 110 (4) CP

in

4A 405/2013

Il Tribunale federale ha esaminato la questione relativa all'Art. 110 cpv. 4 CP nel contesto di una controversia civile riguardante la responsabilità della banca per le malversazioni di un suo dipendente. La ricorrente sosteneva che il documento M129, una dichiarazione bancaria falsa rilasciata per lo 'scudo fiscale', dovesse essere considerato vincolante ai sensi dell'Art. 110 cpv. 4 CP, che definisce il concetto di documento nel diritto penale. Il Tribunale ha ritenuto che la qualificazione di uno scritto come 'documento' ai sensi del diritto penale non implica automaticamente che il suo contenuto falso sia civilmente vincolante. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale di appello, che aveva escluso l'efficacia probatoria del documento M129 per la quantificazione del danno, considerando che si trattava di una questione di fatto, non di diritto, e che l'accertamento dei fatti non era arbitrario.

art.99 CO art.2 CC art.1 CO art.400 CO art.82 LEF art.84 (2) CO art.42 CO art.8 CC art.97 CO
documento
falso
responsabilità bancaria
danno
mandato
gestione patrimoniale
arbitrio
Case law2012-07-26
art. 110 (2) CP

in

6B 263/2011

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 110 cpv. 2 CP, relativo alla nozione di 'comunione domestica', nel contesto di un caso di appropriazione indebita e truffa. La Corte ha confermato che la convivenza tra il ricorrente e il danneggiato non costituiva una comunione domestica ai sensi della legge penale, poiché mancavano elementi oggettivi come la stabilità e la durata della relazione, nonché l'intenzione di vivere insieme in modo simile a una famiglia. La CCRP non ha commesso arbitrio nel negare l'esistenza di una comunione domestica, basandosi sui fatti accertati, tra cui il deterioramento dei rapporti e l'intenzione del ricorrente di trasferirsi altrove. Di conseguenza, il perseguimento del ricorrente non richiedeva una querela di parte, e la condanna è stata confermata.

art.138 (1 cpv. 4) CP art.146 (3) CP art.47 CP art.48 (lett. e) CP art.29 Cost. art.158 CP
comunione domestica
appropriazione indebita
truffa
querela di parte
arbitrio giudiziario
commisurazione della pena
principio di celerità
Case law2011-10-18
art. 110 (3) CP

in

6B 718/2010

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 110 cpv. 3 CP, relativo alla qualifica di funzionario, nel contesto del riciclaggio di denaro (art. 305bis CP). Il ricorrente contestava la qualifica di pubblico ufficiale, sostenendo che la sua posizione in D.X.________S.p.A. non implicava l'esercizio di una funzione pubblica secondo il diritto svizzero. Il Tribunale ha confermato la decisione della Corte penale del TPF, rilevando che, nonostante la forma societaria privata di D.X.________S.p.A., la società era controllata dallo Stato italiano e svolgeva compiti di interesse pubblico nel settore energetico. Pertanto, il ricorrente, in qualità di amministratore delegato, agiva nell'ambito di una funzione pubblica funzionale, rientrando nella nozione di funzionario ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 CP. Il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando la condanna per riciclaggio di denaro.

art.105 (1) LTF art.10 (2) CP art.322octies (3) CP art.66 (1) LTF art.322quate_quater CP art.305bis (3) CP art.305bis (1) CP
riciclaggio di denaro
funzionario pubblico
controllo statale
interesse pubblico
settore energetico
diritto penale svizzero
doppia punibilità
Case law2007-02-02
art. 110 (5) CP

in

6S.500/2006

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicabilità dell'art. 110 cpv. 5 CP, stabilendo che una ricevuta firmata dal ricorrente a nome di un'ex dipendente costituisce un documento ai sensi di tale articolo, in quanto destinata e atta a provare l'estinzione di un'obbligazione salariale. La corte ha confermato che la falsificazione della firma, senza il consenso della dipendente, configura gli estremi del reato di falsità in documenti (art. 251 CP), poiché il documento creato ingannava sull'identità del vero estensore. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il reato è di pericolo e non richiede l'effettivo danno, essendo sufficiente l'intento di nuocere al patrimonio o procurare un indebito profitto. La decisione impugnata è stata quindi confermata, respingendo il ricorso per cassazione.

art.88 CO art.89 CO art.251 (1) CP art.6 CP art.7 CP
falsità in documenti
documento falso
falsità materiale
ricevuta salariale
reato di pericolo
violazione diritto federale
ricorso per cassazione
Case law2004-07-10
art. 110 (3) CP

in

6S.292/2004

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicabilità degli art. 189 cpv. 2 e 190 cpv. 2 CP nella versione precedente all'aprile 2004, che prevedevano la perseguibilità a querela di parte per i reati di coazione sessuale e violenza carnale commessi tra coniugi in comunione di vita. La corte ha confermato la decisione cantonale, ritenendo che, nonostante la separazione abitativa (i coniugi vivevano in appartamenti distinti ma nello stesso edificio), sussistessero gli elementi di una comunione di vita, tra cui pasti comuni, reciproco aiuto, sentimenti affettivi e l'assenza di procedimenti di separazione. Il Tribunale ha sottolineato che il concetto di comunione di vita, pur affine a quello di comunione domestica di cui all'art. 110 n. 3 CP, va interpretato considerando le specificità dei reati sessuali e gli aspetti interiori del rapporto coniugale. La decisione ha rispettato la volontà della vittima di ritirare la querela, pur criticando l'approccio legislativo allora vigente, oggi superato dalla riforma del 2004 che impone il perseguimento d'ufficio.

art.190 (2) CP art.110 (3) CP art.189 (2) CP art.339 (3) CP
comunione di vita
querela di parte
reati sessuali
separazione coniugale
diritto transitorio
interpretazione legale
volontà della vittima
Case law1973-10-12
art. 110 (5) CP

in

99 IV 194

La Corte federale ha analizzato l'applicazione dell'art. 110 cpv. 5 CP in relazione alla falsità in documenti pubblici, specificamente riguardo all'autenticazione di firme da parte di un notaio. La Corte ha stabilito che, anche se la legge cantonale ticinese (art. 86 della legge notarile) considera valida l'autenticazione di una firma con la sola dichiarazione di autenticità, il diritto federale richiede una valutazione più ampia. Le dichiarazioni aggiuntive del notaio, come l'asserita presenza dei firmatari e la loro dichiarazione sull'autenticità della firma, hanno rilevanza giuridica ai sensi dell'art. 317 CP. La Corte ha sottolineato che il notaio, attestando falsamente queste circostanze, ha commesso una falsità in documenti pubblici, poiché tali dichiarazioni aumentano la credibilità del documento e sono giuridicamente rilevanti. La Corte ha respinto l'interpretazione cantonale che limitava la rilevanza giuridica alla sola dichiarazione di autenticità, affermando che il diritto federale prescrive compiutamente quali scritti debbano essere considerati documenti e quando un documento inveritiero debba essere reputato falso.

art.493 (6) CO art.65 CP art.317 CP art.9 CC art.64 CP
falsità in documenti
autenticazione notarile
diritto cantonale vs federale
documenti pubblici
portata giuridica
colpa del notaio
dichiarazione di autenticità