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Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

CO·220

b. Senza fissazione di termine
Art. 108

La fissazione di un termine per l’adempimento tardivo del contratto non è necessaria:

1.
quando dal contegno del debitore risulti che essa sarebbe inutile;
2.
quando per la mora del debitore la prestazione abbia perduto ogni interesse pel creditore;
3.
quando dal contratto risulti l’intenzione dei contraenti che l’obbligazione debba adempirsi esattamente ad un tempo determinato od entro un dato termine.
Case law2012-06-03
art. 108 (1) CO

in

4A 362/2011

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 108 cpv. 1 CO nel contesto di un ricorso civile relativo a una garanzia bancaria non prestata. La Corte cantonale aveva ritenuto che la fissazione di un termine supplementare per l'adempimento non fosse necessaria ai sensi dell'art. 108 n. 1 CO, poiché dalle lettere scambiate tra le parti emergeva chiaramente la volontà della ricorrente di non fornire la garanzia. Il Tribunale federale ha confermato che la valutazione del comportamento del debitore ai sensi dell'art. 108 n. 1 CO è una questione di diritto, ma ha basato la sua decisione sui fatti accertati dalla sentenza impugnata. Ha rilevato che la ricorrente non aveva adeguatamente motivato la censura sull'interpretazione dei documenti da parte della Corte cantonale, rendendo il ricorso inammissibile per mancato rispetto delle regole di motivazione (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF).

art.105 (1 e 2) LTF art.106 (1 e 2) LTF art.107 CO art.372 CO art.109 CO art.42 (1 e 2) LTF art.373 (1) CO art.108 (1 lett. b) LTF
garanzia bancaria
inadempimento
fissazione del termine
art. 108 CO
motivazione del ricorso
accertamento dei fatti
inammissibilità del ricorso
Case law2010-05-25
art. 108 (1) CO

in

4A 474/2009

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 108 cpv. 1 CO nel contesto di un contratto di licenza risolto unilateralmente a causa dell'impossibilità di adempimento da parte della convenuta, determinata dal sequestro penale dei suoi beni. La Corte ha stabilito che, in base all'art. 108 n. 1 CO, l'interpellazione non era necessaria poiché il comportamento della convenuta e le circostanze (il sequestro) rendevano tale formalità inutile secondo le regole della buona fede. Pertanto, l'opponente aveva il diritto di recedere immediatamente dal contratto e di richiedere la restituzione dell'acconto versato, ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 CO. La sentenza del Tribunale d'appello è stata confermata per sostituzione dei motivi, applicando gli art. 107 segg. CO anziché le regole più complesse sulla rescissione dei contratti di lunga durata.

art.84 (1) CO art.102 (1) CO art.107 (2) CO art.109 (1) CO art.97 CO
contratto di licenza
impossibilità di adempimento
sequestro penale
buona fede
risoluzione del contratto
restituzione dell'acconto
debito pecuniario
Case law2007-06-12
art. 108 CO

in

4A 251/2007

Il Tribunale federale ha analizzato l'applicazione dell'art. 108 CO nel contesto di un contratto di compravendita di un sistema informatico, qualificato come tale poiché incentrato sulla fornitura di un programma di contabilità standard, con l'installazione considerata accessoria. La ricorrente aveva receduto dal contratto senza fissare un termine per la riparazione dei difetti, invocando l'art. 108 CO per giustificare il recesso immediato a causa della presunta incapacità della controparte di rimediare ai problemi. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto infondata questa argomentazione, poiché i giudici cantonali avevano accertato che la riparazione era fattibile e che la ricorrente aveva inizialmente autorizzato i tecnici a proseguire i lavori. Pertanto, il recesso senza fissazione di un termine non era giustificato, e la ricorrente non poteva invocare l'art. 108 CO per evitare le conseguenze dell'inadempimento.

art.208 CO art.377 CO art.199 CO art.107 (1) CO art.366 (2) CO art.97 (1) CO art.205 (1) CO
contratto di compravendita
recesso dal contratto
garanzia per difetti
riparazione gratuita
inadempimento contrattuale
termini di riparazione
risarcimento del danno
Case law2000-07-07
art. 108 CO

in

4P.74/2000

Il Tribunale federale ha esaminato la validità della disdetta anticipata del contratto da parte della ASL ai sensi dell'art. 108 CO, confermando la decisione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. La Corte ha ritenuto che la disdetta non fosse valida né formalmente (per mancanza di messa in mora con lettera raccomandata, come previsto dalla clausola contrattuale) né materialmente (per assenza di gravi motivi imputabili alla CEDA). La ricorrente non ha dimostrato in modo dettagliato i problemi tecnici che avrebbero giustificato la rescissione, limitandosi a lamentare l'obsolescenza del sistema, considerata un normale invecchiamento. Il Tribunale ha inoltre respinto le critiche alla valutazione delle prove, ribadendo che l'apprezzamento dei fatti spetta ai giudici cantonali e che la violazione del diritto federale doveva essere fatta valere con un ricorso per riforma, non con un ricorso di diritto pubblico.

art.9 Cost.
disdetta anticipata
inadempienza contrattuale
principio dell'affidamento
apprezzamento delle prove
ricorso di diritto pubblico
ricorso per riforma
arbitrio giudiziario
Case law1993-01-26
art. 108 CO

in

119 II 135

Il Tribunale federale ha analizzato l'applicazione dell'[art. 108 CO] nel contesto di un contratto bilaterale con prestazioni periodiche. Secondo la corte, in caso di mora del debitore, il creditore può in linea di principio agire solo per le rate già scadute, a meno che l'esecuzione corretta del contratto appaia compromessa in futuro. La fissazione di un termine di pagamento per le rate scadute non implica rinuncia alle prestazioni future. Il creditore è dispensato dal manifestare la sua intenzione di rinunciare alle rate future solo se il comportamento del debitore rende inutile tale avvertimento o se il contratto contiene una clausola che autorizza il creditore a esercitare i diritti derivanti dagli [art. 107/109 CO] anche per le rate non ancora scadute. Nel caso specifico, la corte ha ritenuto che la lettera del 7 dicembre 1984 non conteneva una comminatoria di rinuncia alle rate future, e che il contratto non prevedeva una clausola che autorizzasse il creditore a recedere per le rate non ancora scadute. Pertanto, il creditore poteva agire solo per le rate scadute e doveva attendere l'adempimento delle prestazioni future.

art.107 CO art.18 CO art.1 CO art.78 CPC art.109 CO art.216 (2) CO
mora del debitore
contratto bilaterale
prestazioni periodiche
rinuncia alle rate future
comminatoria di rinuncia
clausola contrattuale
esecuzione del contratto
Case law1956-05-10
art. 108 (1) CO

in

82 II 441

Il ricorso verte sugli effetti della mora del debitore nel versamento delle rate scadute in un contratto di rendita vitalizia a titolo oneroso. La Corte federale analizza l'applicabilità analogica degli [art. 107 sgg. CO], poiché il legislatore non ha disciplinato espressamente la questione negli [art. 516-520 CO]. La dottrina è divisa: alcuni autori (OSER-SCHÖNENBERGER) escludono il recesso in mancanza di un patto speciale, mentre altri (BECKER) lo ammettono in caso di inadempienza tale da minare la fiducia nel futuro adempimento. La Corte aderisce a quest'ultima posizione, ritenendo che l'inadempienza prolungata (sette rate mensili non pagate, despite solleciti e impegni non rispettati) giustifichi il recesso unilaterale del creditore, applicando analogicamente gli [art. 107 sgg. CO]. La mora è considerata così grave da distruggere la fiducia nel debitore, rendendo ingiusto costringere il creditore a mantenere il contratto. La Corte rigetta anche l'argomento della mancata fissazione di un termine ex [art. 107 cpv. 1 CO], poiché la condotta del debitore dimostrava chiaramente l'intenzione di non adempiere. Inoltre, la Corte giustifica la rescissione anche in base all'art. 2 CC, poiché l'inadempienza ha frustrato lo scopo del contratto di rendita vitalizia, volto a soddisfare bisogni essenziali del creditore.

art.107 CO art.516 CO art.518 CO art.108 (1) CO art.2 CC
rendita vitalizia
mora del debitore
recesso unilaterale
inadempimento contrattuale
applicazione analogica
fiducia nel debitore
art. 2 CC