Il ricorso verte sugli effetti della mora del debitore nel versamento delle rate scadute in un contratto di rendita vitalizia a titolo oneroso. La Corte federale analizza l'applicabilità analogica degli [art. 107 sgg. CO], poiché il legislatore non ha disciplinato espressamente la questione negli [art. 516-520 CO]. La dottrina è divisa: alcuni autori (OSER-SCHÖNENBERGER) escludono il recesso in mancanza di un patto speciale, mentre altri (BECKER) lo ammettono in caso di inadempienza tale da minare la fiducia nel futuro adempimento. La Corte aderisce a quest'ultima posizione, ritenendo che l'inadempienza prolungata (sette rate mensili non pagate, despite solleciti e impegni non rispettati) giustifichi il recesso unilaterale del creditore, applicando analogicamente gli [art. 107 sgg. CO]. La mora è considerata così grave da distruggere la fiducia nel debitore, rendendo ingiusto costringere il creditore a mantenere il contratto. La Corte rigetta anche l'argomento della mancata fissazione di un termine ex [art. 107 cpv. 1 CO], poiché la condotta del debitore dimostrava chiaramente l'intenzione di non adempiere. Inoltre, la Corte giustifica la rescissione anche in base all'art. 2 CC, poiché l'inadempienza ha frustrato lo scopo del contratto di rendita vitalizia, volto a soddisfare bisogni essenziali del creditore.
rendita vitalizia
mora del debitore
recesso unilaterale
inadempimento contrattuale
applicazione analogica
fiducia nel debitore
art. 2 CC