LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

CO·220

a. Con fissazione di termine
Art. 107

1 Allorquando in un contratto bilaterale un debitore è in mora, il creditore ha il diritto di fissargli o di fargli fissare dall’autorità competente un congruo termine per l’adempimento.

2 Se l’adempimento non avviene neppure entro questo termine, il creditore può nulladimeno richiedere l’adempimento ed il risarcimento del danno pel ritardo, ma invece di ciò, purché lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall’inadempimento oppure recedere dal contratto.

Case law2020-01-10
art. 107 (2) CO

in

4A 143/2020

Il Tribunale federale ha confermato la decisione della Corte cantonale, stabilendo che il committente (A.________) non era legittimato a recedere dal contratto ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 CO, poiché egli stesso era in ritardo con il pagamento della seconda rata di fr. 22'000.-- prevista dalla convenzione del 14 aprile 2014. La Corte cantonale aveva correttamente rilevato che l'appaltatrice (C.________ SA) non era in mora, avendo eseguito il 90% delle prestazioni, e che il committente non aveva diritto alla risoluzione del contratto né al risarcimento dei danni. Il Tribunale federale ha inoltre respinto le critiche dei ricorrenti riguardo all'importo supplementare di fr. 7'225.20 per opere aggiuntive, confermando che tale somma era dovuta in base all'offerta del 17 aprile 2014 e non era inclusa nel saldo iniziale.

art.105 (1 e 2) LTF art.82 CO art.106 (1 e 2) LTF art.372 CO art.42 (1 e 2) LTF
contratto d'appalto
recesso dal contratto
ritardo nei pagamenti
risarcimento dell'interesse positivo
obblighi contrattuali
morosità del committente
opere supplementari
Case law2019-10-12
art. 107 (2) CO

in

4A 133/2019

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 107 cpv. 2 CO nel contesto di un contratto di appalto rescisso per inadempienze delle appaltatrici. Il committente aveva esercitato il diritto di recesso anticipato ai sensi dell'art. 366 cpv. 1 CO, optando per la rinuncia alla prestazione e il risarcimento del danno positivo, come previsto dall'art. 107 cpv. 2 CO. La Corte ha confermato che tale scelta non esonera il committente dall'obbligo di retribuire le opere già eseguite e utilizzate, applicando correttamente i principi giuridici rilevanti. Tuttavia, il metodo di calcolo della retribuzione adottato dal Tribunale di appello è stato ritenuto erroneo, poiché non ha considerato il valore effettivo della prestazione parziale eseguita, portando all'annullamento della sentenza e al rinvio della causa per ulteriori accertamenti.

art.377 CO art.102 (2) CO art.108 (1) CO art.366 (1) CO art.372 (2) CO
contratto di appalto
recesso anticipato
inadempienze contrattuali
retribuzione per lavoro svolto
risarcimento del danno
metodo di calcolo
rinvio della causa
Case law2012-06-03
art. 107 CO

in

4A 362/2011

Il Tribunale federale ha esaminato il caso sotto il profilo dell'art. 107 CO, relativo alla rescissione del contratto per inadempimento. La Corte cantonale aveva stabilito che, nonostante l'attrice fosse in mora per non aver prestato la garanzia bancaria entro il termine stabilito, i convenuti non avevano fissato un termine supplementare per l'adempimento secondo l'art. 107 CO. La Corte ha poi valutato se la fissazione del termine fosse necessaria ai sensi dell'art. 108 n. 1 CO, concludendo che non lo era, poiché dalle comunicazioni dell'attrice emergeva chiaramente la sua volontà di non adempiere. Il Tribunale federale ha confermato questa interpretazione, rilevando che la ricorrente non aveva adeguatamente contestato l'analisi dei documenti su cui si basava la decisione cantonale, rendendo il ricorso inammissibile per mancanza di una motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF.

art.105 (1) LTF art.372 CO art.108 (1) CO art.106 (2) LTF art.97 (1) LTF art.373 (1) CO
rescissione del contratto
inadempimento
garanzia bancaria
termine supplementare
art. 108 CO
motivazione del ricorso
inammissibilità del ricorso
Case law2007-06-12
art. 107 (1) CO

in

4A 251/2007

Il Tribunale federale ha analizzato l'applicazione dell'art. 107 cpv. 1 CO nel contesto di un contratto di compravendita di un sistema informatico, qualificato come tale poiché incentrato sulla fornitura di un programma di contabilità standard, con l'installazione considerata accessoria. La Corte ha rilevato che, sebbene le parti avessero concordato una riparazione gratuita dei difetti, la ricorrente non aveva rispettato le formalità previste dall'art. 107 CO, in particolare l'assegnazione di un termine congruo per la riparazione prima di recedere dal contratto. Pertanto, il recesso unilaterale della ricorrente non poteva produrre gli effetti previsti dall'art. 107 cpv. 2 CO, ma era da considerarsi analogamente come una dichiarazione di recesso ai sensi dell'art. 377 CO, con la liberazione della venditrice dall'obbligo di riparazione e il diritto al pagamento del lavoro svolto.

art.199 CO art.108 CO art.97 (1) CO art.102 CO art.377 CO art.366 (2) CO art.205 (1) CO art.208 CO
contratto di compravendita
garanzia per i difetti
recesso dal contratto
riparazione gratuita
termine congruo
inadempimento
risarcimento del danno
Case law2006-04-24
art. 107 (2) CO

in

4C.389/2005

Il Tribunale federale ha stabilito che l'accordo transattivo del 3 dicembre 1998 non costituiva una transazione ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 CO, poiché le parti non avevano posto fine a una situazione di incertezza sui rispettivi diritti mediante concessioni reciproche, essendo questi già stati definiti dalla sentenza del 30 ottobre 1995. L'accordo specificava invece le modalità di esecuzione della sentenza, con l'attrice che si impegnava a pagare un importo ridotto e il convenuto a consegnare i documenti relativi al mandato. Il convenuto, in mora per la mancata consegna dei documenti entro il termine pattuito, ha violato l'art. 107 cpv. 2 CO, consentendo all'attrice di rinunciare alla prestazione e richiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento. Il Tribunale ha ritenuto che l'attrice avesse sufficientemente dimostrato l'esistenza del danno, quantificato nel valore dei documenti mancanti, e ha modificato la sentenza cantonale respingendo l'appello del convenuto.

art.394 (3) CO art.102 (2) CO art.400 (1) CO art.115 CO art.108 (1) CO art.97 CO
accordo transattivo
inadempimento contrattuale
mora del debitore
risarcimento del danno
interesse positivo
contratto bilaterale
prestazione accessoria
Case law2000-06-29
art. 107 CO

in

4C.92/2000

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso per riforma basato sull'art. 107 CO, relativo agli effetti della mora del debitore nel contesto di un contratto d'appalto. La Corte ha rilevato che le istanze cantonali avevano già riconosciuto una violazione contrattuale da parte dell'appaltatore, confermando le tesi del Pretore e accettando parzialmente le domande di risarcimento danni degli attori. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché gli attori si sono limitati a criticare accertamenti di fatto e valutazioni probatorie dell'autorità cantonale, senza dimostrare violazioni specifiche del diritto federale. Il Tribunale federale ha quindi confermato la decisione cantonale, ritenendo vincolanti le constatazioni di fatto già accertate.

art.108 CO art.377 CO
contratto d'appalto
mora del debitore
risarcimento danni
accertamenti di fatto
valutazione probatoria
ricorso inammissibile
diritto federale
Case law1993-01-26
art. 107 CO

in

119 II 135

La Corte federale ha analizzato l'applicazione dell'Art. 107 CO nel contesto di un contratto bilaterale con prestazioni periodiche. Secondo la giurisprudenza, il creditore può agire in base all'Art. 107 CO solo per le rate già scadute, a meno che l'esecuzione futura del contratto non appaia compromessa. La fissazione di un termine di pagamento per le rate scadute non implica rinuncia alle prestazioni future. Il creditore non è tenuto a manifestare l'intenzione di rinunciare alle rate future se il comportamento del debitore rende tale avvertimento inutile o se il contratto contiene una clausola che autorizza l'esercizio dei diritti derivanti dagli Art. 107/109 CO anche per le rate non scadute. Nel caso specifico, la creditrice ha fissato un termine per il pagamento delle rate scadute senza comminare la rinuncia alle rate future, pertanto i debitori erano consapevoli delle conseguenze di ulteriori ritardi. Il contratto non prevedeva una clausola che autorizzasse la creditrice a esercitare i diritti per le rate non scadute, pertanto la creditrice poteva agire solo per le rate scadute.

art.78 CPC art.18 CO art.1 CO art.108 CO art.109 CO art.216 (2) CO
diritto di compera
mora del debitore
contratto bilaterale
prestazioni periodiche
rinuncia alle rate future
buona fede
clausola contrattuale
Case law1968-01-30
art. 107 CO

in

94 II 26

La Corte federale ha analizzato l'applicabilità dell'art. 107 CO nel contesto di un inadempimento contrattuale. Il caso riguardava la vendita di un'automobile Jaguar Mrk X, modello 1964, che invece era del modello 1963. La Corte ha stabilito che la fornitura di un modello diverso da quello pattuito costituisce un inadempimento contrattuale, poiché la cosa consegnata non corrispondeva a quella convenuta. La Corte ha inoltre rilevato che l'attrice aveva validamente receduto dal contratto, poiché aveva messo in mora il venditore e fissato un termine supplementare per l'adempimento, come previsto dall'art. 107 CO. La Corte ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, poiché l'art. 210 CO prevede un termine di prescrizione di un anno, ma il venditore aveva espressamente garantito la fornitura di un modello 1964, il che implicava una garanzia a lungo termine.

art.197 CO art.23 CO art.71 CO art.102 (1) CO art.205 CO art.206 CO art.210 CO art.97 CO
inadempimento contrattuale
recesso dal contratto
messa in mora
garanzia per i difetti
prescrizione
specie contrattuale
aliud pro alio
Case law1956-05-10
art. 107 (1) CO

in

82 II 441

Il ricorso per riforma dell'attore pone il problema degli effetti della mora del debitore nel versamento delle rate scadute, in caso di costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso. Il legislatore federale non ha disciplinato il problema nelle norme sul contratto di rendita vitalizia (art. 516-520 CO). La dottrina svizzera è controversa: alcuni autori non ritengono ammissibile, in mancanza di un patto speciale, il recesso dal contratto ai sensi degli art. 107 sgg. CO, poiché la mancata corresponsione delle singole rate non costituirebbe un'inadempienza parziale del rapporto obbligatorio complesso. Altri autori, invece, ritengono che in caso di mora si possa procedere secondo gli art. 107 sgg. CO, ma solo se le circostanze fanno apparire che il debitore della rendita non può o non vuole adempiere. La Corte riconosce che, quando l'inadempienza è tale da escludere la fiducia nei futuri adempimenti, l'inadempienza si comunica a tutte le prestazioni della serie, per cui non si può più in buona fede costringere il creditore ad attenersi al contratto, ma gli si deve riconoscere il diritto di recederne unilateralmente, in applicazione analogetica degli art. 107 sgg. CO. La mora di una singola prestazione non è sufficiente, ma occorre una violazione contrattuale tale da distruggere la legittima fiducia del creditore nel puntuale futuro adempimento. Nel caso specifico, la mora nel versamento di sette rate mensili, unitamente ad altre circostanze, ha distrutto la fiducia del creditore nei futuri adempimenti del debitore.

art.2 CC art.108 (1) CO
rendita vitalizia
mora del debitore
recesso dal contratto
inadempienza contrattuale
applicazione analogica
fiducia nei futuri adempimenti
obbligazioni a esecuzione continuata