Il ricorso per riforma dell'attore pone il problema degli effetti della mora del debitore nel versamento delle rate scadute, in caso di costituzione di rendita vitalizia a titolo oneroso. Il legislatore federale non ha disciplinato il problema nelle norme sul contratto di rendita vitalizia (art. 516-520 CO). La dottrina svizzera è controversa: alcuni autori non ritengono ammissibile, in mancanza di un patto speciale, il recesso dal contratto ai sensi degli art. 107 sgg. CO, poiché la mancata corresponsione delle singole rate non costituirebbe un'inadempienza parziale del rapporto obbligatorio complesso. Altri autori, invece, ritengono che in caso di mora si possa procedere secondo gli art. 107 sgg. CO, ma solo se le circostanze fanno apparire che il debitore della rendita non può o non vuole adempiere. La Corte riconosce che, quando l'inadempienza è tale da escludere la fiducia nei futuri adempimenti, l'inadempienza si comunica a tutte le prestazioni della serie, per cui non si può più in buona fede costringere il creditore ad attenersi al contratto, ma gli si deve riconoscere il diritto di recederne unilateralmente, in applicazione analogetica degli art. 107 sgg. CO. La mora di una singola prestazione non è sufficiente, ma occorre una violazione contrattuale tale da distruggere la legittima fiducia del creditore nel puntuale futuro adempimento. Nel caso specifico, la mora nel versamento di sette rate mensili, unitamente ad altre circostanze, ha distrutto la fiducia del creditore nei futuri adempimenti del debitore.
rendita vitalizia
mora del debitore
recesso dal contratto
inadempienza contrattuale
applicazione analogica
fiducia nei futuri adempimenti
obbligazioni a esecuzione continuata