Art. 1
1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
2 Tale manifestazione può essere espressa o tacita.
1 Il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà.
2 Tale manifestazione può essere espressa o tacita.
Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 CO, il contratto si perfeziona quando le parti manifestano concordemente la loro reciproca volontà, espressa o tacita (cpv. 2). Nel caso in esame, la Corte cantonale ha accertato che la ricorrente aveva accettato tacitamente la controproposta dell'opponente mediante atti concludenti, avendo effettuato pagamenti conformi alle modifiche proposte senza sollevare obiezioni. Il Tribunale federale ha confermato che la mancanza di una forma scritta specifica non invalidava l'accordo, poiché le parti avevano rinunciato a tale requisito attraverso l'esecuzione e l'accettazione delle prestazioni contrattuali senza riserve. Pertanto, l'accordo del 4 giugno 2012 era valido e vincolante per entrambe le parti.
Il Tribunale federale ha esaminato se tra le parti fosse stato concluso un contratto di compravendita di azioni ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 CO, che richiede una manifestazione concordante della volontà reciproca. Il documento del 27 aprile 2016, firmato dall'opponente, conteneva due elenchi di prezzi e quantità di azioni, con date e firma aggiunte a mano. Il Tribunale ha rilevato che, in base a un'interpretazione oggettiva, il documento non costituiva un'accettazione esplicita dell'offerta di vendita, ma piuttosto una fissazione di scadenze per la comunicazione della volontà definitiva di acquisto. Il comportamento successivo delle parti, inclusa la rinuncia dell'opponente all'acquisto, confermava l'assenza di un consenso effettivo. Pertanto, il Tribunale ha concluso che non vi era stato un contratto valido ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 CO.
Il Tribunale federale ha esaminato la controversia relativa all'interpretazione dell'Art. 1 CO, concentrandosi sulla questione se le parti avessero concordato un'indennità di uscita complessiva di fr. 500'000.--, da versare in due tranches. Il ricorrente sosteneva che l'accordo fosse dimostrato da due scritti, ciascuno attestante l'impegno della banca a pagare fr. 250'000.--. La Corte cantonale, tuttavia, ha ritenuto convincente la versione della banca, secondo cui il possesso di entrambi gli scritti da parte del ricorrente era frutto di un errore, poiché la seconda lettera, che includeva la clausola fiscale, sostituiva la prima. Il Tribunale federale ha confermato la decisione della Corte cantonale, sottolineando che si trattava di una questione di apprezzamento delle prove e che il ricorrente non aveva dimostrato l'arbitrarietà dell'accertamento dei fatti. Pertanto, il ricorso è stato respinto.
Il Tribunale federale ha analizzato l'art. 1 CO nel contesto della culpa in contrahendo e dell'abuso di diritto in relazione a un precontratto di vendita immobiliare. La corte ha stabilito che l'invocazione del vizio di forma non costituisce abuso di diritto se il contratto non è stato eseguito per l'essenziale, come nel caso in cui la proprietà per piani non è stata intavolata. Inoltre, ha riconosciuto che una clausola penale può essere valida se finalizzata a risarcire l'interesse negativo derivante da culpa in contrahendo, anche in presenza di un vizio di forma. La corte ha anche sottolineato che la responsabilità per fiducia include la culpa in contrahendo, che sorge quando una parte crea nell'altra la speranza illusoria di concludere un affare, portandola a prendere disposizioni in vista della stipulazione del contratto.
Il Tribunale federale ha esaminato la violazione dell'art. 1 CO lamentata dai ricorrenti, i quali sostenevano che le opere supplementari non concordate per iscritto non fossero vincolanti. La Corte cantonale aveva ritenuto che l'accettazione senza riserve delle opere supplementari da parte dei committenti costituisse una rinuncia tacita alla forma scritta inizialmente prevista, rendendo così l'accordo vincolante. Il Tribunale federale ha confermato questa interpretazione, affermando che le parti potevano rinunciare posteriormente al requisito di forma attraverso atti concludenti, come l'accettazione senza riserve delle opere. Pertanto, la censura dei ricorrenti è stata giudicata infondata.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 1 CO, stabilendo che un contratto è perfetto quando le parti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà, espressamente o tacitamente. Nel caso concreto, l'attrice aveva chiaramente acconsentito a una revisione totale del motore per un prezzo di fr. 20'000.--, come indicato nella missiva dell'11 febbraio 2002. Il convenuto, non avendo comunicato esplicitamente la sua intenzione di eseguire solo una revisione parziale, ha creato un affidamento legittimo nell'attrice, che poteva ragionevolmente ritenere che il convenuto avesse accettato di eseguire la revisione totale per il prezzo concordato. Pertanto, il Tribunale ha confermato che il convenuto non ha adempiuto agli obblighi contrattuali, eseguendo solo una revisione parziale, e ha ritenuto conforme al diritto federale la decisione del Tribunale d'appello.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 1 CO, che stabilisce che un contratto si perfeziona quando le parti manifestano concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà. Nel caso in esame, i giudici ticinesi hanno negato l'esistenza di un contratto già perfezionato tra le parti, basandosi sull'analisi del comportamento posteriore al 1998, che non dimostrava una volontà reale e concorde di vincolarsi a un accordo di alienazione dei diritti di gestione degli alpi. Il Tribunale federale ha confermato che tale valutazione delle prove non era arbitraria, poiché le circostanze addotte dal ricorrente potevano essere interpretate anche come trattative in corso piuttosto che come un contratto già concluso.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 1 cpv. 2 CO, stabilendo che la manifestazione della volontà di stipulare un contratto può essere tacita, ma il principio dell'affidamento richiede un comportamento univoco che non lasci dubbi. Nel caso in esame, il comportamento della banca convenuta non è stato ritenuto sufficientemente chiaro per dedurre un'accettazione tacita del contratto di credito di costruzione, come sostenuto dall'attrice. Il Tribunale ha quindi respinto la censura, confermando che la sentenza impugnata non violava il diritto federale. Inoltre, il Tribunale ha ribadito che non può rivedere l'apprezzamento delle prove e dei fatti accertati dall'autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove.
Il Tribunale federale ha esaminato l'interpretazione dell'Art. 1 CO in relazione a un contratto di lavoro tra A.________ S.A. e B.________, riguardante il pagamento di provvigioni basate sulla cifra d'affari. La Corte cantonale aveva stabilito che la clausola contrattuale relativa alla provvigione dell'1% si applicava a tutti e tre i negozi gestiti da B.________ (Lugano, Bellinzona e Locarno), nonostante il contratto originario non specificasse esplicitamente i luoghi di lavoro. Il Tribunale federale ha confermato questa interpretazione, basandosi sul principio dell'affidamento (Art. 18 CO), considerando il contesto contrattuale, le mansioni effettivamente svolte da B.________ (inclusa la gestione dei tre negozi) e l'elevata cifra d'affari pattuita, che suggeriva un riferimento ai tre punti vendita. La Corte ha ritenuto che l'interpretazione cantonale non violasse il diritto federale in materia di interpretazione dei contratti, respingendo il ricorso di A.________ S.A. come infondato.