Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia di diritto pubblico relativo all'installazione di un impianto di riscaldamento con sonde geotermiche, confermando la decisione del Tribunale cantonale amministrativo. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile ai sensi degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 90 LTF, ma infondato nel merito. Il Tribunale ha rilevato che la ricorrente non ha dimostrato l'arbitrarietà nell'accertamento dei fatti o nella valutazione delle prove da parte delle autorità cantonali, né ha provato una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Inoltre, il Tribunale ha confermato che l'assenza di norme specifiche sulle distanze delle sonde geotermiche non costituisce una lacuna legale propria ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 CC, poiché il legislatore non ha omesso di disciplinare una materia che avrebbe dovuto regolamentare. La decisione impugnata è stata ritenuta sufficientemente motivata e conforme al diritto vigente.
Il Tribunale federale ha analizzato l'applicazione analogica dell'art. 49a cpv. 3 lett. b LCart per determinare il termine di prescrizione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 45 vLCPubb. La corte ha stabilito che, in assenza di una disposizione esplicita sulla prescrizione nel diritto cantonale degli appalti pubblici, è lecito applicare per analogia il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 49a cpv. 3 lett. b LCart, poiché la sanzione in questione ha natura amministrativa con carattere penale. La corte ha inoltre confermato che il dies a quo per il calcolo della prescrizione è il momento in cui l'atto illecito ha cessato di produrre i suoi effetti, ovvero la fine dei lavori effettuati dai subappaltatori non autorizzati, e non la conclusione del contratto di subappalto. La decisione è stata considerata non arbitraria, in quanto coerente con i principi generali del diritto amministrativo e con la giurisprudenza precedente.
Il Tribunale federale ha analizzato se l'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge prevalga su quello del figlio maggiorenne in formazione, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 276a cpv. 2 CC. La giurisprudenza precedente stabiliva che l'obbligo verso l'ex coniuge prevale su quello verso il figlio maggiorenne. L'art. 276a cpv. 2 CC, introdotto nel 2017, permette al giudice di derogare al principio della priorità del figlio minorenne in casi motivati, ma non modifica la gerarchia tra figlio maggiorenne ed ex coniuge. Il legislatore ha respinto proposte per equiparare i figli maggiorenni ai minorenni, mantenendo la priorità dell'ex coniuge. Il Tribunale federale ha confermato che l'art. 276a cpv. 2 CC non intende avvantaggiare il figlio maggiorenne a scapito dell'ex coniuge, ma solo ridurre il vantaggio del figlio minorenne. Pertanto, l'obbligo di mantenimento verso l'ex coniuge continua a prevalere su quello verso il figlio maggiorenne in formazione.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 1 cpv. 2 CC nel contesto di una lacuna legislativa riguardante le distanze dai confini nella zona agricola. La Corte cantonale aveva colmato tale lacuna applicando per analogia le norme previste per la zona artigianale, ritenendo che la mancanza di una regolamentazione specifica costituisse una lacuna propria. Il Tribunale federale ha tuttavia rilevato che la Corte cantonale non aveva adeguatamente motivato l'esistenza di una lacuna anziché di un silenzio qualificato del legislatore, omettendo di applicare i metodi interpretativi necessari (letterale, storico, teleologico, sistematico). Inoltre, il Tribunale federale ha sottolineato che le zone agricole sono di principio inedificabili e regolate principalmente dal diritto federale, e che l'assenza di norme cantonali o comunali sulle distanze non implica automaticamente una lacuna legislativa, data la diversa natura delle zone agricole rispetto a quelle edificabili. Pertanto, la soluzione adottata dalla Corte cantonale è stata considerata infondata.
Il Tribunale federale ha confermato che l'art. 1 n. 7 del Contratto normale di lavoro per il personale di vendita al dettaglio (CNLV), che impone la forma scritta per qualsiasi deroga al contratto, viola l'art. 360 cpv. 2 CO, poiché estende indebitamente il requisito della forma scritta a tutte le modifiche, senza limitarsi alle disposizioni particolarmente importanti. Tuttavia, il Tribunale ha precisato che tale violazione non rende automaticamente validi tutti gli accordi orali che derogano al CNLV, in quanto il diritto federale consente di imporre la forma scritta per la modifica di norme essenziali, come il salario minimo o la tredicesima mensilità, al fine di proteggere il lavoratore. Pertanto, la Corte cantonale non ha violato il diritto federale applicando le disposizioni del CNLV relative alla tredicesima mensilità e ai giorni festivi, poiché queste rientrano tra le norme che possono essere modificate solo per iscritto.
Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 1 cpv. 2 CC nel contesto di un'espropriazione formale nel Cantone Ticino, dove la legge cantonale (LEspr/TI) non prevedeva esplicitamente la restituzione di importi pagati in eccesso né il pagamento di interessi sugli stessi. La Corte cantonale aveva ritenuto che il silenzio della legge costituisse una lacuna colmabile dal giudice, applicando analogicamente i principi dell'arricchimento indebito e fissando un tasso del 3% sugli interessi. Il Tribunale federale ha confermato questa interpretazione, ritenendo che il legislatore ticinese non avesse inteso escludere espressamente tali obblighi, e ha respinto il ricorso degli espropriati, che contestavano la legittimità degli interessi. La decisione si basa sull'assenza di una violazione costituzionale e sul rispetto dei principi giurisprudenziali federali.
Il Tribunale federale ha esaminato l'interpretazione dell'art. 32 cpv. 3 dello statuto organico comunale (SOC), che limita la rieleggibilità a due legislature (massimo dodici anni). La Corte cantonale aveva ritenuto che il testo fosse chiaro e inequivocabile, permettendo solo due rielezioni, ma aveva anche rilevato una lacuna legislativa per l'assenza di norme transitorie, colmandola nel senso che i candidati, in carica da sette anni, potessero essere rieletti per altri quattro anni. Il Tribunale federale ha invece stabilito che la limitazione dei dodici anni è determinante, indipendentemente dal numero di rielette, e che i mandati precedenti (triennali) non sono equiparabili a quelli quadriennali. Ha quindi respinto il ricorso, confermando la decisione cantonale nel risultato ma correggendone la motivazione, poiché la soluzione adottata non violava i principi di parità di trattamento, proporzionalità o buona fede.
Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 1 cpv. 2 CC consente di colmare una lacuna propria della legge applicando per analogia le norme previste per la moratoria concordataria alla procedura di beneficio d'inventario, in quanto il legislatore ha omesso di regolare esplicitamente la compensazione in tale contesto. La Corte ha rilevato che le similitudini tra i due istituti giustificano questa estensione, in particolare la sospensione delle esecuzioni e la tutela dei creditori, e ha applicato l'art. 297 cpv. 4 LEF, che rinvia all'art. 213 cpv. 2 LEF, per vietare la compensazione da parte di un creditore del defunto che diventa debitore della successione durante la procedura di beneficio d'inventario. La sentenza conferma quindi la decisione cantonale, ritenendo infondato il ricorso della banca.
Il Tribunale federale ha analizzato la competenza internazionale dei tribunali svizzeri in materia di azione di nullità del matrimonio proposta da un terzo. La questione riguarda un'azione intentata da Anny Ackermann contro i coniugi Kumpera, di cui il marito è straniero domiciliato all'estero e la moglie è svizzera domiciliata in Svizzera. Il Tribunale ha rilevato che le disposizioni del diritto internazionale privato svizzero (Titolo finale del CC e LRDC) non regolano la competenza internazionale per azioni di nullità del matrimonio proposte da terzi o autorità. Pertanto, il giudice deve colmare questa lacuna conformemente all'art. 1 cpv. 2 CC. Il Tribunale ha stabilito che, in caso di nullità assoluta del matrimonio (art. 120 CC), il terzo interessato può agire davanti al giudice del domicilio svizzero del coniuge svizzero o, se i coniugi sono domiciliati all'estero, davanti al giudice del luogo d'origine del coniuge svizzero. Questa soluzione è giustificata dall'interesse pubblico e dall'ordine pubblico svizzero, specialmente quando la causa di nullità riguarda un matrimonio anteriore non sciolto (bigamia, art. 120 n. 1 CC).